Aspetti fiscali del contratto di rete in agricoltura

di Vanni Fusconi, avvocato

Il contratto di rete, introdotto dall’art. 3, comma 4-ter del D.L. n.5 del 2009[1], rappresenta uno strumento molto interessante al fine di incentivare la collaborazione tra imprese e favorire processi di aggregazione.

Nell’ambito di questa disciplina, uno degli interventi più significativi per il settore agricolo è rappresentato dall’articolo 1-bis, comma 3, del D.L. n. 91 del 24 giugno 2014[2], che ha previsto una regolamentazione specifica per i contratti di rete stipulati tra imprenditori agricoli, con lo scopo di promuovere la modernizzazione del settore, stimolare la capacità innovativa, nonché migliorare la competitività delle imprese agricole.

Questa normativa introduce un importante principio: all’interno di una rete agricola, le imprese partecipanti possono esercitare un’attività produttiva in comune e ripartire i prodotti ottenuti direttamente in natura secondo le percentuali stabilite nel contratto. La disposizione stabilisce che tale suddivisione avvenga a titolo originario, garantendo così che ogni impresa retista acquisisca direttamente la quota di prodotto ad essa spettante, senza necessità di ulteriori atti di trasferimento.

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