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Solitamente l’acquisto di un immobile è preceduto da un contratto preliminare di compravendita, dove le parti (promissario acquirente e promittente venditore) si impegnano reciprocamente a concludere quello che sarà il contratto definitivo, secondo le condizioni da esse stabilite, fra cui il prezzo del bene oggetto di trasferimento.
Può, tuttavia, verificarsi il caso, non infrequente, che il cd. “preliminare” non sia rispettato in quanto una delle parti ritiene, per qualsiasi ragione, di non dare il suo assenso alla stesura del contratto definitivo. Poiché nessuno può essere coercitivamente indotto a prestare il proprio consenso, il nostro sistema giuridico prevede che colui che ha interesse alla stipula del contratto definitivo possa rivolgersi al giudice al fine di ottenere una sentenza finalizzata all’esecuzione stessa dell’obbligo di contrarre.