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La sentenza del Tribunale di primo grado dell’Unione Europea in commento si inserisce nel novero delle pronunce relative alla possibilità di registrare marchi apposti su prodotti o servizi che – pur di differenti categorie merceologiche – potrebbero indurre in inganno il consumatore comunicando un messaggio tale per cui quel determinato prodotto o servizio, associato ad un marchio particolarmente notorio, ingeneri un rischio di confusione per il pubblico, influenzandone così la scelta di acquisto.
In particolare, la questione su cui è stato chiamato a pronunciarsi il Tribunale vedeva contrapposte, da un lato, il Comité interprofessionel du vin de Champagne (“Comitato”) e l’institut national de l’origine e de la quaité (“INAO”), sostenuti dalle Rupubbliche francese e italiana, nonché dall’organization for an International Geographical Indication network (“oriGIn”), dall’altro, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (“EUIPO”) e la Nero Lifestyle s.r.l.