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Nessun beneficio “prima casa” se l’immobile supera i 240 mq. di superficie coperta

di Luigi Cenicola, esperto fiscale

Con una recente ordinanza, la Suprema Corte (Cass. 10 giugno 2025 n. 15509) ha ribadito quanto già affermato in precedenza.

In tema di agevolazione c.d. prima casa, l'art. 6 del d.m. 2 agosto 1969 n. 1072, applicandosi indistintamente ad appartamenti compresi in fabbricati condominiali o a singole unità abitative aventi una superficie utile complessiva superiore a 240 metri quadrati, è la norma base di riferimento per individuare le caratteristiche dell'abitazione di lusso esclusa dai benefici, non essendo contraddetta dal precedente art. 5 del medesimo decreto che prende in considerazione la dimensione dell'area scoperta, in rapporto pertinenziale con l'alloggio, riferita alle unità immobiliari che abbiano un'area coperta di superficie inferiore a 240 metri quadrati” (Cass. 4 dicembre 2023 n. 33699 e 28 giugno 2016, n. 13311).

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