tr?id=945082922274138&ev=PageView&noscript=1 Le denominazioni nazionali dei prodotti di salumeria: aggiornamenti normativi e nuovi requisiti

Le denominazioni nazionali dei prodotti di salumeria: aggiornamenti normativi e nuovi requisiti

di Stefano Senatore, avvocato esperto in diritto alimentare e vitivinicolo

L’introduzione della normativa italiana sui prodotti di salumeria si deve alla Legge n. 350/2003 (“Legge Finanziaria 2004”), con il cui art. 4, comma 66 – tuttora in vigore – il Ministro delle attività produttive (attuale MIMIT) ed il Ministro delle politiche agricole e forestali (attuale MASAF) furono incaricati di regolamentare l’uso delle denominazioni di vendita di alcuni salumi tipici nazionali.

La relativa disciplina venne, quindi, formulata con il Decreto Interministeriale 21 settembre 2005, subendo nel tempo un solo intervento di modifica, ad opera del D.I. 26 maggio 2016; in forza di tali due atti è stata dunque garantita, sino ad oggi, la tutela delle denominazioni di vendita “prosciutto cotto”, “prosciutto crudo stagionato”, “salame” e “culatello”.

A dieci anni di distanza dall’ultima revisione, il quadro normativo viene ora riorganizzato, aggiornato ed ulteriormente potenziato ad opera del Decreto Interministeriale 8 agosto 2025, al fine di tenere conto delle sopravvenute esigenze del settore e dell'evoluzione dei metodi e delle tecnologie produttive.

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