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Nell’ambito del giudizio di merito da cui ha avuto origine la pronuncia in commento, il ricorrente adiva il Tribunale di Roma per l’accertamento della risoluzione del contratto di locazione concluso con il conduttore in ragione dell’avveramento della condizione risolutiva dello stesso, con conseguente condanna al rilascio dell’immobile locato.
Il resistente, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande attoree o, nel caso di loro accoglimento e, in via riconvenzionale, ha richiesto la condanna della ricorrente alla restituzione del deposito cauzionale dallo stesso trattenuto all’inizio del rapporto di locazione. Trattandosi di materia locatizia, prima della instaurazione del giudizio si è regolarmente svolta la procedura di mediazione sulle domande principali proposte da parte attrice, notoriamente considerata condizione di procedibilità in alcuni casi[1], ad esclusione della domanda riconvenzionale promossa dal convenuto.