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L’installazione di sistemi agrivoltaici è riconducibile all’impresa agricola soltanto ove sussista un collegamento effettivo, verificabile e non meramente dichiarativo con il fondo rustico, ai sensi dell’art. 2135 c.c. In tale prospettiva, la produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce attività connessa e non sostitutiva dell’attività agricola primaria.
Da tale principio discende l’esigenza che la contrattualistica – in particolare gli atti costitutivi di diritto di superficie, i titoli di conduzione e gli accordi di coordinamento – sia strutturata in modo da garantire la continuità colturale, l’effettiva accessibilità del fondo, la conformità alle regole della PAC e ai regimi incentivanti (DM 22 dicembre 2023; Decreto Direttoriale GSE 19 giugno 2025, n. 149) e, al contempo, la bancabilità dei progetti.
Il punto di equilibrio giuridico consiste nella traduzione dei principi di sostenibilità e multifunzionalità in pattuizioni vincolanti, atte a preservare l’identità agricola del fondo e a rendere la produzione energetica compatibile con la funzione economico-sociale dell’impresa agricola.