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Affitti di fondo rustico in deroga senza adeguata assistenza sindacale

di Stefania Avoni, avvocato

Gli affitti di fondi rustici, seppur rientrino nel più ampio genus delle locazioni, rinvengono la propria disciplina in una legge speciale (Legge n. 203/1982), le cui norme sono inderogabili non potendo le parti disporre diversamente rispetto alle pattuizioni in essa contenute.

Solo laddove le parti, in sede di formazione e/o di stipula del contratto di affittanza agraria, si facciano assistere dalle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale è possibile derogare a tale disposizione legislativa sopra richiamata. È quanto sancisce espressamente l’art. 45 della Legge n. 203/1982.

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