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Gli affitti di fondi rustici, seppur rientrino nel più ampio genus delle locazioni, rinvengono la propria disciplina in una legge speciale (Legge n. 203/1982), le cui norme sono inderogabili non potendo le parti disporre diversamente rispetto alle pattuizioni in essa contenute.
Solo laddove le parti, in sede di formazione e/o di stipula del contratto di affittanza agraria, si facciano assistere dalle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale è possibile derogare a tale disposizione legislativa sopra richiamata. È quanto sancisce espressamente l’art. 45 della Legge n. 203/1982.