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Al fine di determinare se il reddito imponibile di un soggetto sia o meno attendibile, l’Amministrazione finanziaria, tramite i suoi organi di controllo istituzionali, si avvale di diversi metodi di accertamento che consentono di procedere alla rettifica della dichiarazione ovvero ad un accertamento d’ufficio; tali metodi di accertamento, previsti dalla normativa vigente, assumono differenti denominazioni a seconda delle verifiche operate dagli stessi Uffici e possono, quindi, essere: analitico, induttivo, in base a parametri e studi di settore, sintetico ed anche bancario.
Così, ad esempio, il metodo «analitico», regolato dall’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, si applica nei confronti delle imprese (sia persone fisiche che società). In particolare, è consentito [ai sensi della lett. a)] di procedere alla rettifica del reddito d’impresa quando gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite o dell’eventuale prospetto allegato alla dichiarazione medesima. Con esso è possibile compiere un’indagine “contabile” per cui, in presenza di una dichiarazione incompleta o infedele, l’Ufficio è in grado di determinare analiticamente, ossia voce per voce, il maggior reddito conseguito o le indebite detrazioni effettuate dal soggetto; si tratta pertanto della tecnica ordinaria di ricostruzione della posizione fiscale dei contribuenti operata rettificando gli elementi positivi o negativi rilevanti ai fini della determinazione dei redditi ovvero delle singole operazioni inerenti l’IVA..