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Cannabis light tra diritto interno e diritto dell’Unione europea: il rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato e il bilanciamento tra salute pubblica e libertà economiche

di Ludovica Elena Asia Colombo, avvocato (*)
e Dott.ssa Gaia Nepi

1. Premessa

Con l’ordinanza dell’11 novembre 2025, n. 8813, il Consiglio di Stato è intervenuto in modo determinante sulla complessa vicenda giuridica inerente all’utilizzo legale della canapa, meglio conosciuta quale cannabislight[1], sospendendo il giudizio e rimettendo alla Corte di giustizia dell’Unione Europea la verifica della compatibilità tra la disciplina nazionale e il diritto dell’Unione Europea in materia di coltivazione e commercializzazione della Cannabis sativa L. a basso contenuto di tetraidrocannabinolo (di seguito “THC”)[2].

Data la delicatezza della questione, si auspica che la pronuncia della Corte di Giustizia, una volta resa, sia in grado di ridefinire in profondità l’intero impianto regolatorio italiano sulla cannabis light. Da essa dipende non solo la legittimità dell’impianto normativo nazionale, che oggi distingue rigidamente tra (i) parti della pianta liberamente coltivabili e (ii) parti sottoposte al regime penale delle sostanze stupefacenti, ma anche la possibilità, per un settore economico evidentemente consolidato, di adeguarsi ad una disciplina uniforme, lontana dalla “zona grigia” dove ancora oggi risiede.

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