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Il contributo esamina le principali novità introdotte dalla Legge 15 gennaio 2026, n. 4 (conversione del D.L. 175/2025) con riferimento esclusivo agli impianti agrivoltaici, nel quadro del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 (Testo Unico FER). L’analisi ricostruisce il rafforzamento della continuità colturale e pastorale quale requisito giuridicamente rilevante ai fini della legittimità dell’intervento, anche sul piano sanzionatorio, nonché l’introduzione della dichiarazione asseverata e della soglia minima dell’80% della produzione lorda vendibile come nuovo parametro quantitativo di verifica preventiva della produttività agricola residua. Vengono inoltre esaminati i controlli comunali nel quinquennio successivo all’entrata in esercizio dell’impianto, le ricadute del computo delle superfici agrivoltaiche nel calcolo delle percentuali regionali di SAU idonea e la disciplina transitoria applicabile ai procedimenti pendenti, incluse le clausole di salvaguardia per le aree di elevato valore agricolo. In chiave operativa, il lavoro evidenzia l’innalzamento dello standard progettuale e documentale richiesto a imprese e professionisti, con effetti diretti sulla strutturazione dell’istruttoria autorizzativa e sulla gestione nel tempo dell’integrazione tra funzione energetica e presidio agricolo del suolo.
La Legge 15 gennaio 2026, n. 4, di conversione del D.L. 21 novembre 2025, n. 175, segna un passaggio rilevante nella disciplina delle cd. aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, incidendo su snodi che, nel corso dell’iter parlamentare, avevano suscitato perplessità applicative e un dibattito acceso tra amministrazioni e operatori.
L’intervento assume, altresì, una funzione di riordino e stabilizzazione del quadro normativo, rafforzando la certezza giuridica in un settore caratterizzato da rapida evoluzione e da un elevato tasso di complessità procedurale[1].
Esso si colloca nel percorso di razionalizzazione avviato dal D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 (Testo Unico FER)[2] e si caratterizza, soprattutto, per l’intento di rendere più “governabile” la localizzazione degli impianti, riconducendo a una fonte legislativa primaria profili sino ad allora affidati a fonti regolamentari o di soft law, e rafforzando il raccordo tra la cornice statale e le scelte pianificatorie regionali. In tale prospettiva, assume particolare rilievo la positivizzazione della nozione di impianto agrivoltaico, destinata a superare[3] la precedente centralità delle Linee guida ministeriali del 27 giugno 2022[4] e a fornire agli operatori un parametro definitorio direttamente innestato nella disciplina autorizzativa del TU FER.