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In presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante o dell’attestazione del tecnico, il contratto è valido a prescindere dalla veridicità della conformità dichiarata o attestata, purché la difformità non emerga in modo palese allo stato degli atti.
L’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985, come modificato dall'art. 19, comma 14, del D.L. n. 78/2010, prevede, a pena di nullità, l'inserimento negli atti pubblici e nelle scritture private autenticate tra vivi, aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati, dei seguenti specifici elementi informativi concernenti: