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L’agricoltura italiana sta vivendo una trasformazione profonda. Le imprese non sono più realtà familiari chiuse, basate sulla figura dell’imprenditore individuale, ma organismi complessi che richiedono capitali, competenze, governance strutturata e capacità di operare in mercati sempre più competitivi.
In questo scenario, sovente, la forma societaria non è un’opzione: è la condizione necessaria per garantire continuità, efficienza e passaggio generazionale.
Eppure, proprio mentre l’economia evolve, la normativa che disciplina la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) rimane ancorata a un modello non coerente con la definizione di impresa agricola introdotta dal D.Lgs. 228/2001, generando distorsioni e penalizzazioni, accentuate dall’applicazione dei requisiti indicati nei regolamenti regionali. Va infatti ricordato che la qualifica di IAP è rilasciata dalle Regioni.
A dimostrazione della consapevolezza che il settore della produzione primaria si stia evolvendo verso forme imprenditoriali maggiormente strutturate, lo stesso legislatore, nel corso degli ultimi vent’anni è più volte intervenuto per ampliare quei benefici diretti originariamente al coltivatore diretto ed alla famiglia coltivatrice anche all’imprenditore agricolo professionale sia in forma di impresa individuale sia in forma societaria. La necessità di sviluppare le imprese agricole attraverso l’impostazione storica delle politiche agricole del secondo dopoguerra non può più reggersi su strutture individuali fragili e poco capitalizzate. Le ragioni sono evidenti:
La forma societaria – società semplici, società di persone, società di capitali – è oggi lo strumento più idoneo per affrontare queste sfide. Eppure, paradossalmente, è proprio la società agricola a essere penalizzata dal legislatore.
L’attuale assetto normativo presenta una criticità che non risiede in una singola disposizione, bensì nella sovrapposizione, spesso non coordinata, di tre diversi livelli qualificatori dell’impresa agricola, ciascuno nato con finalità proprie ma oggi applicato congiuntamente.
Il primo livello è quello civilistico, rappresentato dalla nozione di imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 c.c. e, per le società, dalla disciplina della “società agricola” introdotta dal D.Lgs. 99/2004. Tale ambito ha la funzione di individuare l’attività agricola in senso oggettivo, valorizzandone l’evoluzione verso modelli multifunzionali e integrati, come delineato dalla riforma del 2001.
Il secondo livello è quello soggettivo-professionale, costituito dalla qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, che non definisce l’attività esercitata, ma misura il grado di coinvolgimento personale nell’attività agricola in termini di tempo di lavoro, reddito e competenze. Si tratta, quindi, di uno strumento selettivo volto a identificare i soggetti che dell’agricoltura fanno la propria professione principale.
Il terzo livello è quello agevolativo, ossia l’insieme delle disposizioni fiscali, previdenziali e amministrative che collegano il riconoscimento di benefici pubblici al possesso delle qualifiche sopra richiamate. In questo ambito, la qualifica IAP diviene presupposto per l’accesso a regimi di favore, bandi, misure strutturali e agevolazioni tributarie.
Il problema nasce dal fatto che questi tre piani — ontologicamente distinti — sono stati progressivamente sovrapposti, fino a far dipendere l’accesso alle agevolazioni non solo dalla professionalità del soggetto, ma anche da requisiti formali della struttura societaria che nulla aggiungono alla verifica sostanziale dell’attività agricola esercitata.
In altri termini, una nozione nata per qualificare l’attività (art. 2135 c.c.), una nata per qualificare la persona (IAP) e una finalizzata alla concessione di benefici pubblici finiscono per condizionarsi reciprocamente, generando irrigidimenti che non riflettono più l’evoluzione economica dell’impresa agricola.
Ne deriva un sistema in cui la forma giuridica dell’organizzazione imprenditoriale assume un peso sproporzionato rispetto alla realtà sostanziale dell’attività svolta, con l’effetto di creare disallineamenti tra disciplina civilistica, riconoscimento professionale e finalità delle politiche di sostegno al settore.
Il D.Lgs. n. 99/2004 distingue nettamente tra:
Per lo IAP persona fisica, il legislatore riconosce che l’attività agricola può convivere con altre attività, anche commerciali, purché non prevalenti. È un’impostazione moderna, che tiene conto della multifunzionalità agricola e delle attività connesse previste dall’art. 2135 c.c..
In questo l’articolo 1 del D.Lgs. 99/2004 è chiaro, lo IAP deve:
Non solo, per gli imprenditori che operano in zone svantaggiate i limiti di tempo e reddito al fine di assolvere ai requisiti per la qualifica IAP sono ridotti al 25%.
Nel timore che vi fossero degli indebiti vantaggi per soggetti diversi da chi “vive” dell’attività agricola, quando le medesime attività sono svolte da un’impresa in forma societaria, il legislatore ha introdotto ulteriori limiti per le società agricole per l’accesso alla propria qualifica.
In particolare, il terzo comma, articolo 1, D.Lgs. n. 99/2004, dispone tra i requisiti richiesti per la qualifica IAP che lo statuto della società preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile.
Il concetto astratto e generale della “prevalenza” sembra non valere per le società. L’esercizio anche di minime attività commerciali, non espressamente riconducibili ai limiti fissati dal terzo comma dell’art. 2135 per le attività agricole connesse può condurre alla perdita della qualifica di società agricola IAP.
Già qui nascono i primi disallineamenti con quelle che riteniamo dover interpretare come delle eccezioni alla regola, ovvero:
Recentemente, sempre sul piano fiscale, il D.Lgs. 192/2024 ha esteso a tutte le società agricole che hanno optato per la tassazione su base catastale ai sensi dell’ articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il diritto a beneficiare del regime di cui all’art. 56-bis, quindi anche dell’attività di mera commercializzazione dei prodotti florovivaistici di cui al citato comma 3-bis.
Di converso, l’articolo 2 del D.Lgs. n. 99/2004 offre una definizione di “esercizio esclusivo” estremamente rigida:
In base a tale normativa non è ammesso l’esercizio di attività che esulino dall’ambito agricolo delineato dall’art. 2135 c.c., se non nei limiti interpretativi molto restrittivi elaborati dalla prassi. Non vale il principio della prevalenza. Vale il principio dell’esclusività.
Il risultato è una disparità evidente: due soggetti che svolgono la stessa attività vengono trattati in modo radicalmente diverso solo per la forma giuridica adottata.
Questa asimmetria normativa produce effetti gravi e concreti.
Le società agricole, a cui il legislatore pareva volesse aprire ad una progressiva equiparazione dei diritti del Coltivatore diretto e dell’imprenditore agricolo professionale, devono soggiacere ad una disciplina nettamente più rigida, con il rischio che una diversa qualificazione delle attività accessorie svolte possa determinare la perdita di agevolazioni, contributi, fino a una riqualificazione del reddito e dei tributi dovuti.
Conseguentemente le società agricole, anche solamente per non correre rischi, sono costrette a rinunciare a opportunità economiche che invece sono consentite alle persone fisiche. Un agricoltore individuale può svolgere attività commerciali non prevalenti; una società no. È un paradosso che scoraggia proprio quelle forme organizzative che garantiscono stabilità e sviluppo.
Spesso la forma societaria è lo strumento naturale per inserire i giovani in azienda, gestire patrimoni complessi e garantire continuità. La rigidità dell’”esercizio esclusivo” ostacola questo processo, rendendo più fragile il futuro delle imprese agricole.
Le valutazioni sul soggetto giuridico con cui gestire l’attività agricola si riflettono anche sull’inserimento dei giovani, al fine di sfruttare tutte le opportunità del primo insediamento. Il primo insediamento in agricoltura per i giovani è uno dei pilastri delle politiche europee e nazionali per favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo.
Il primo insediamento è una misura pensata per:
È uno strumento strategico perché il settore agricolo italiano soffre di un’età media molto elevata e di un ricambio generazionale insufficiente.
Occorre anche rilevare che, quando il legislatore ha recentemente definito le disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, mediante la Legge 36/2024, ha imposto trasversalmente a tutte le forme imprenditoriali il requisito dell’esercizio esclusivo dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 c.c. Sembra quindi che il principio della multidisciplinarietà dell’impresa agricola non sia stato considerato come un elemento utile allo sviluppo ed al sostegno delle imprese agricole, quando proprio i giovani imprenditori sono quelli più propensi a diversificare l’attività e conseguentemente l’offerta di beni e servizi.
Le politiche europee e nazionali spingono verso imprese agricole multifunzionali, integrate, capaci di diversificare.
La normativa IAP, invece, congela le società in un modello monolitico che non rispecchia la realtà economica.
La perdita della qualifica IAP non è un dettaglio formale: comporta conseguenze pesantissime. Per le società agricole, diverse dalla società semplice, la perdita della qualifica per il disconoscimento dell’esercizio esclusivo dell’attività agricola può determinare maggiori imposte e perdita di agevolazioni:
Possono esservi anche limitazioni all’accesso ai finanziamenti, quali ad esempio:
Infine, dalla perdita della qualifica di imprenditore agricolo professionale o dal mancato riconoscimento della stessa, possono derivare maggiori oneri urbanistici:
Tutto ciò comporta un evidente rischio di contestazioni da parte degli enti erogatori o degli enti locali e di accertamenti e contenziosi fiscali. Per molte imprese, perdere la qualifica IAP significa perdere la sostenibilità economica.
La soluzione è chiara e tecnicamente semplice: allineare il regime delle società a quello delle persone fisiche, sostituendo il principio dell’esclusività con quello della prevalenza.
Qualora il legislatore voglia limitare alcuni interventi al fine di favorire specificatamente solo soggetti che non svolgono alcuna attività diversa, allora dovrà chiaramente indicarlo nelle relative disposizioni.
Anche per le società agricole dovrebbe valere la regola che il riconoscimento della qualifica richiede l’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c. in via prevalente rispetto alle altre attività esercitate, anche di natura commerciale, purché connesse o complementari e non prevalenti sul piano economico.
Continuare a penalizzare le società agricole significa ostacolare lo sviluppo del settore, ignorare la realtà economica e mettere a rischio la competitività delle imprese. La riforma degli articoli 1 e 2 del D.lgs. 99/2004 non è solo opportuna: è indispensabile.
L’agricoltura italiana ha bisogno di imprese solide, strutturate, capaci di innovare e di affrontare le sfide globali. Ha bisogno di società agricole libere di crescere, diversificare e competere. Ha bisogno di una normativa che non guardi al passato, ma al futuro.
A questo punto, la domanda non è più se la norma vada cambiata, ma chi avrà il coraggio di farsene carico. Le imprese agricole hanno già compreso che il futuro passa dalle società, dalla professionalizzazione e da un quadro normativo coerente. I giovani lo chiedono, il mercato lo impone, la logica lo pretende.
Ora tocca alle associazioni di categoria e a tutti i soggetti istituzionali decidere se limitarsi a osservare o se assumere finalmente il ruolo che compete loro: quello di interpreti e promotrici del cambiamento. Perché se è vero che gli agricoltori devono innovare, è altrettanto vero che anche la rappresentanza deve dimostrare di saper evolvere.
E allora, con spirito costruttivo ma senza giri di parole, una provocazione bonaria è inevitabile: possiamo davvero parlare di tutela del settore agricolo se non si affronta con decisione una distorsione normativa che penalizza proprio le imprese più moderne, più strutturate e più capaci di garantire un futuro al comparto?
Il tempo delle analisi è finito. Serve una riforma. Serve una voce forte. Serve che qualcuno, finalmente, finalizzi questa necessità.