tr?id=945082922274138&ev=PageView&noscript=1 Impresa agricola e agroenergie a venticinque anni dalla Legge di orientamento: continuità dei principi e nuove sfide dell’agrivoltaico

Impresa agricola e agroenergie a venticinque anni dalla Legge di orientamento: continuità dei principi e nuove sfide dell’agrivoltaico

Stefano Neri
di Stefano Neri, esperto di fiscalità agraria
Luciano Mattarelli
di Luciano Mattarelli, direttore responsabile

A venticinque anni dal D.Lgs. n. 228/2001, l’articolo  2135 del Codice civile continua a costituire il fondamento dell’identità dell’impresa agricola, centrata sulla cura del ciclo biologico e sull’impiego potenziale del fondo. L’apertura alle agroenergie, introdotta dall’art. 1, comma 423, L. 266/2005, è stata dapprima oggetto di sistematizzazione amministrativa con la Circolare 32/E del 2009, che ha individuato criteri oggettivi di connessione per il fotovoltaico, e successivamente ricondotta dalla Corte costituzionale entro il limite immanente della prevalenza dell’attività agricola. I più recenti interventi, dal D.L. 63/2024 al D.L. 175/2025, hanno rafforzato i presìdi fiscali e distinto l’agrivoltaico dai tradizionali impianti fotovoltaici con moduli a terra. L’articolo intende evidenziare l’opportunità di definire specifici requisiti di connessione per l’attività agrovoltaica, coerenti con la riforma del 2001 e funzionali a un coordinamento organico della disciplina delle attività agricole.


 

La Legge di orientamento ha segnato il passaggio da una concezione statica dell’impresa agricola ad un modello dinamico e multifunzionale.

La riforma organica dell’impresa agricola, attuata con il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ha inciso in modo significativo sulla delimitazione oggettiva delle attività esercitabili dall’imprenditore agricolo, ampliandone l’operatività e ridefinendone la funzione economico-sociale. A distanza di venticinque anni, l’impianto normativo appare ancora solido e coerente rispetto all’evoluzione del settore; nondimeno, permangono profili di criticità nel coordinamento sistematico con le discipline fiscale, amministrativa e civilistica, segno di un processo evolutivo non ancora compiutamente stabilizzato.

In questi venticinque anni molte cose sono cambiate. L’attività produttiva delle imprese agricole resta centrale, come giusto che sia. Pertanto la coltivazione, la silvicoltura e l’allevamento restano le attività centrali sulle quali poggiano le fondamenta delle imprese agricole: ciò vale sul piano civilistico ma anche per gli aspetti fiscali.

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