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L’avviamento nelle imprese agricole costituisce una componente eventuale e non presunta del valore nell’ipotesi di trasferimento d’azienda, la cui rilevanza fiscale deve essere accertata in concreto alla luce delle modalità di esercizio dell’attività e del grado di integrazione dell’impresa nel mercato. Il superamento della tradizionale concezione dell’azienda agricola quale mera sommatoria di beni fondiari e fattori produttivi elementari – concezione che escludeva in radice la configurabilità di un valore immateriale autonomo – impone oggi una rilettura sistematica del tema. L’evoluzione normativa (in particolare con il riconoscimento delle attività agricole connesse e della figura dell’imprenditore agricolo professionale) e la progressiva apertura del settore alle logiche di mercato hanno infatti valorizzato l’elemento organizzativo, il know-how gestionale e la capacità competitiva dell’impresa agricola, rendendo astrattamente configurabile un avviamento anche in tale ambito.
Sotto il profilo definitorio l’OIC 24[1] chiarisce che l’avviamento rappresenta l'attitudine di un'azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria, che derivi, alternativamente, da: