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L'imprenditore agricolo professionale tra disciplina legislativa e prassi amministrativa

Francesco Tedioli
di Francesco Tedioli, avvocato

Il saggio esamina la figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), introdotta dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99. Riveste tale qualifica colui che possiede adeguate competenze professionali, dedica almeno il cinquanta per cento del proprio tempo lavorativo all’attività agricola e da essa ricava almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Essere IAP comporta l’accesso ad una serie di agevolazioni fiscali, previdenziali e amministrative. Il contributo ricostruisce i requisiti legali, le modalità di accertamento regionale e le condizioni alle quali la qualifica si estende alle società agricole, per poi esaminarne profili civilistici, fondiari, tributari e amministrativi. Particolare attenzione è dedicata ai principali problemi applicativi della disciplina, tra cui la qualificazione delle attività connesse, il cumulo dei redditi nelle imprese multifunzionali, la stabilità della qualifica e la decadenza dalle agevolazioni. L’analisi mostra che la disciplina vigente mal si adatta ai nuovi assetti dell’impresa agricola e richiede, per alcuni profili, una revisione mirata.


1.  Origine e funzione della figura dell'imprenditore agricolo professionale

1.1. Dall’imprenditore agricolo a titolo principale allo IAP: genesi della riforma

La figura dell’imprenditore agricolo professionale (di seguito, IAP) è stata introdotta nell’ordinamento dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, non tanto per attribuire una nuova denominazione all’imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), a cui disciplina era contenuta nell’art. 12, l. 9 maggio 1975, n. 153, ma per meglio definire i criteri di qualificazione soggettiva di questa categoria.

L’intervento si colloca in un più ampio processo di modernizzazione del settore avviato dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, che, nel riformulare l’art. 2135 c.c., ha ampliato il perimetro dell’impresa agricola e delle attività connesse, rendendo  evidente l’inadeguatezza di una categoria, quale quella dell’IATP, costruita secondo un criterio di “principalità” più rigido e non più in linea con l’evoluzione dell’impresa agricola[1].

La nozione di professionalità agricola è ora fondata su soglie meno rigide quanto al profilo “tempo e reddito” e al possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, in collegamento con la normativa UE.

Questa scelta tiene conto anche del riparto di competenze tra Stato e Regioni. L’agricoltura è, infatti, materia affidata alla competenza regionale, ma la qualifica di IAP rileva soprattutto ai fini dell’accesso a benefici fiscali e previdenziali disciplinati dalla normativa statale[2]. Per questo il D.Lgs. n. 99/2004 definisce lo IAP “ai fini dell’applicazione della normativa statale” e rimette alle Regioni il compito di verificare in concreto la sussistenza dei requisiti..

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