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Affinché si abbia “Patto di famiglia” è necessario: il trasferimento, anche solo parziale dell'azienda e/o delle partecipazioni societarie a uno dei discendenti, la partecipazione al negozio del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore e che gli assegnatari debbono liquidare (anche in natura), salvo rinuncia, ai non assegnatari la quota.
Per la Suprema Corte (Cass. Sez II Sent 27 febbraio 2026 n. 4376) i presupposti indispensabili perché si abbia patto di famiglia sono quelli dettati la legge e cioè:
il trasferimento, anche “solo parziale” dell'azienda e/o delle partecipazioni societarie a uno dei discendenti (quale che sia il grado di parentela: padre-figlio, nonno- nipote, ecc.); la partecipazione al negozio del coniuge e "di tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore"; gli assegnatari debbono liquidare (anche in natura), salvo rinuncia, ai non assegnatari la quota secondo le previsioni di cui all' art. 536 e segg. cod. civ. Per i giudici di legittimità il patto di famiglia è, quindi, ammesso anche quando ha ad oggetto il trasferimento “parziale” dell’azienda perché questo dice la normativa di riferimento. La puntualizzazione si è resa necessaria a seguito di una disparità di vedute sorte in relazione ad una controversia.