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La tesi, più volte sostenuta dall’Amministrazione finanziaria, secondo cui l’agevolazione “prima casa” non potrebbe essere riconosciuto per gli acquisti di immobili collabenti, in quanto la classificazione catastale in F/2 sarebbe durevole, mentre quella in F/3 avrebbe una durata al massimo di dodici mesi, viene confutata dalla Corte di legittimità rilevando che tale ragionamento si pone in antitesi con il termine triennale riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità per l’ultimazione della costruzione destinata ad abitazione, termine applicabile anche agli immobili collabenti destinati ad abitazione. La Corte, con l’Ordinanza 16 febbraio 2025, n. 3913, afferma che né l’assenza di attualità di destinazione ad abitazione né l’attribuzione della categoria catastale F/2 rappresentano ostacoli alla possibilità di accesso alle agevolazioni prima casa.
Come noto, l’attuale quadro di qualificazione del catasto edilizio urbano annovera cinque gruppi di categorie che rappresentano il patrimonio immobiliare (a destinazione ordinaria, speciale e particolare).
In sede di conservazione del catasto è stata istituita la categoria “F” rappresentativa di quelle unità, cosiddette “fittizie”, che sono improduttive di reddito. Nell’ambito di tale categoria figura, con la codifica catastale F/2, quella con la quale sono identificati i fabbricati cd. “collabenti” intendendosi per tali le unità immobiliari che non possono essere rese abitabili con dei semplici interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma necessitano di interventi di ristrutturazione più radicale.