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L’articolo si propone di offrire un’analisi sistematica e critica della disciplina della prelazione nel nuovo affitto agrario, con particolare riferimento all’art. 4-bis della Legge n. 203/1982, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e, in particolare, della sentenza del Tribunale di Verona del 19 dicembre 2025. L’obiettivo è chiarire la natura giuridica dell’istituto, i presupposti per il suo esercizio e i limiti derivanti sia dall’interpretazione giurisprudenziale sia dall’autonomia negoziale delle parti. Parallelamente, l’articolo intende approfondire il tema del rimborso delle spese per i frutti pendenti al termine del rapporto di affitto, individuandone condizioni, soggetti obbligati e criteri applicativi. Nel complesso, il contributo mira a fornire indicazioni operative e interpretative utili per la prassi, evidenziando le principali criticità e i profili ancora controversi del sistema.
Nell’ambito della disciplina dei contratti agrari, l’esercizio del diritto di prelazione sul nuovo affitto del fondo, di cui all’art. 4-bis della Legge 203/1982[1] – istituto che, pur presentando significative affinità strutturali, si distingue dalla più nota prelazione agraria in caso di trasferimento del fondo disciplinata dall’art. 8 della Legge 590/1965[2] – ha costituito oggetto di un progressivo approfondimento giurisprudenziale, volto a definirne la natura, i presupposti e i limiti applicativi, anche in relazione all’autonomia negoziale riconosciuta alle parti dall’art. 45 della medesima Legge 203/82.