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Rinuncia all’eredità e successiva revoca. Entrambe con atto pubblico

Luigi Cenicola
di Luigi Cenicola, esperto fiscale

Una volta formulata la rinunzia all’eredità, dandole adeguata pubblicità, anche la successiva revoca deve essere consacrata in una delle forme solenni, previste dall’art. 519 c.c., poiché se così non fosse sarebbe impossibile ammettere una revoca tacita della rinunzia, derivante dalla accettazione tacita.


Secondo la normativa di riferimento (art. 519 c.c.), la “rinuncia” è, in estrema sintesi, la dichiarazione del chiamato di non accettare l’offerta di eredità.

Non riguarda, quindi, l’eredità (che, una volta acquisita, non può essere rifiutata), bensì il diritto di acquistarla. L’esercizio di tale prerogativa si esercita nella forma solenne dell’atto scritto, da prodursi davanti ad un notaio o presso la cancelleria del tribunale, e che va registrato presso l’Agenzia delle entrate, in misura fissa, non avendo contenuto patrimoniale, (Circ. 7 ottobre 2011, n. 44). Si tratta, quindi, di un negozio unilaterale, non ricettizio, che non necessita di alcuna comunicazione agli altri chiamati o, in generale, a terzi. La rinuncia è “pura e semplice” e, come l’accettazione, non può essere sottoposta a condizioni o termini né può essere limitata a una parte soltanto dell’eredità; parimenti, è escluso che avvenga previo corrispettivo o a favore di solo alcuni degli altri soggetti chiamati all’eredità, poiché in tal caso la stessa produrrebbe l’effetto contrario, cioè l’accettazione dell’eredità (art. 478 c.c.).

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