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L’attività agrituristica è un’attività agricola connessa che presuppone l’esercizio di un attività agricola principale. L’articolo 2135 del Codice civile indica che alla base di ogni attività agricola vi è la coltivazione, la silvicoltura, l’attività di allevamento.
L’attività agrituristica rappresenta una delle espressioni storicamente più significative della multifunzionalità agricola, ma anche uno degli ambiti nei quali il confine tra impresa agricola e impresa commerciale risulta più delicato. Il tema è oggi di particolare interesse perché la giurisprudenza di Cassazione, anche recente, tende a valorizzare sempre più la verifica sostanziale dell’attività svolta, oltre il dato formale dell’autorizzazione amministrativa o dell’iscrizione dell’impresa come agricola.
Il settore è in continua crescita ed i notevoli investimenti impongono una gestione attenta delle attività affinché non si perdano i requisiti di connessione che sono alla base dell’attività.
Il presente contributo vuole evidenziare come la medesima attività agrituristica possa determinare effetti diversi sul piano amministrativo, fiscale e previdenziale qualora non mantenga i requisiti di connessione richiesti dalle normative con alcune riflessioni anche sugli orientamenti espressi in materia di fallimento, disciplina oggi regolata dal Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019).
La disciplina nazionale di riferimento per le attività agrituristiche è attualmente contenuta nella Legge 20 febbraio 2006, n. 96, che definisce le attività agrituristiche come attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c., anche in forma societaria, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali.
Il dato essenziale è quindi duplice: da un lato, il soggetto deve essere un imprenditore agricolo; dall’altro, l’attività agrituristica deve essere esercitata utilizzando l’azienda agricola e mantenendo un rapporto funzionale con l’attività agricola principale. Il rinvio all’art. 2135 c.c. è decisivo, poiché la norma codicistica considera imprenditore agricolo chi esercita l’attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse includendo tra queste ultime anche “le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.