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L’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di trasferimento di terreni agricoli ha progressivamente determinato un rilevante ampliamento del concetto tributario di area edificabile, ormai sempre più autonomo rispetto alla qualificazione urbanistica formale del terreno. Tale fenomeno emerge con particolare evidenza nell’ambito delle imposte sui redditi ove la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente privilegiato una lettura sostanzialistica del presupposto impositivo, ancorata alla concreta potenzialità economica del bene piuttosto che alla sua mera qualificazione amministrativa. Tuttavia, per quanto concerne l’applicazione della disciplina della piccola proprietà contadina il dato formale continua ad essere fondamentale ai fini dell’applicazione dell’agevolazione.
Il punto di svolta del sistema è rappresentato dall’art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006[1], disposizione qualificata dalla Corte di cassazione come norma di interpretazione autentica.
Le Sezioni Unite, con le Sentenze nn. 25505[2] e 25506[3] del 2006, hanno infatti chiarito che la nozione fiscale di area edificabile deve essere individuata nella possibilità di utilizzazione edificatoria derivante già dall’adozione dello strumento urbanistico generale da parte del Comune, indipendentemente dall’approvazione regionale, dall’adozione di strumenti attuativi o dal rilascio di titoli edilizi.