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Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina disciplinate dall’art. 2, comma 4-bis del D.L. 194/2009[1] consentono ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale, di acquistare a titolo oneroso terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici vigenti e le relative pertinenze, con applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa oltre all’imposta catastale in misura proporzionale all’1%.
Una delle problematiche di maggiore interesse che negli anni ha condizionato l’applicazione dell’agevolazione è indubbiamente quella relativa alla declinazione fiscale del concetto di pertinenza. Infatti, il paradigma che governa la definizione civilistica di pertinenza dettata dall’art. 817 c.c. non può essere automaticamente traslato nell’ambito del concetto di fondo rustico. Infatti, in questa ipotesi il rapporto si inverte: non è più il terreno ad essere pertinenza del fabbricato ma l’esatto contrario: è il fabbricato che deve essere pertinenza del terreno[2]. Tale inversione costituisce il presupposto logico sul quale si fonda la successiva elaborazione giurisprudenziale che sta contribuendo a ridefinire in maniera sempre più precisa l’ambito applicativo della disposizione in esame discostandosi dai chiarimenti offerti dall’Agenzia delle Entrate.
Sulla base dei chiarimenti offerti dall’Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 26 del 6 marzo 2015 il vincolo pertinenziale trova la propria disciplina nell'articolo 817 del codice civile[3] e si fonda sulla contemporanea presenza di due presupposti, uno soggettivo e uno oggettivo, entrambi indispensabili affinché un bene possa essere qualificato come pertinenza di un altro.
L'elemento soggettivo consiste nella volontà del proprietario del bene principale, o del titolare di un diritto reale sullo stesso, di destinare in modo stabile un altro bene al suo servizio o al suo ornamento.