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L’art. 9, comma 2, del D.Lgs n. 346/1990 prevede il denaro, gioielli e mobilia si presumono compresi nell’attivo ereditario nella misura del 10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte tale presunzione può essere vinta mediante un inventario analitico che risponda ai requisiti di validità formale e sostanziale fissati dal Codice civile, essendo lo scopo della citata disposizione quello di evitare il facile occultamento dei beni. A tale riguardo, I giudici di legittimità affermano il principio in base al quale la previsione dell’art. 769 c.p.c. non va letta in modo eccessivamente formalistico, essendo sufficiente che il contribuente fornisca adeguati elementi di prova in grado di provare la reale consistenza economica dei beni ereditari. Da qui, il rilievo messo in risalto dalla Corte, per cui se nell’inventario non sono stati indicati tutti i beni ma dalla dichiarazione di successione l’ufficio è in grado di avere piena contezza degli stessi, la presunzione del 10% non opera.
L’obbligo di inventario, ex art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 346/1990, assume la finalità di fissare un sistema probatorio speciale per la ricostruzione della consistenza di gioielli, denaro e mobilia.
La previsione della redazione dell’inventario nel rispetto delle formalità, di cui all’art. 769 c.p.c., conseguentemente, va letta non in modo eccessivamente formalistico ma in relazione alla possibilità di dare prova contraria relativamente alla consistenza di denaro, mobilia e gioielli nell’asse ereditario in misura diversa rispetto alla percentuale del 10%.