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Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 117/2026, contenente il nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. Il decreto è entrato formalmente in vigore il 4 luglio 2026, ma le nuove disposizioni si applicheranno dal 1° gennaio 2027. Da tale data, il nuovo Testo Unico sostituirà il D.P.R. n. 917/1986 come principale riferimento normativo in materia di imposte sui redditi.
Il nuovo Testo Unico non modifica radicalmente la tassazione delle imprese agricole. Il suo obiettivo principale è raccogliere, coordinare e riordinare le disposizioni contenute nel TUIR del 1986 e nelle numerose leggi speciali approvate negli anni.
Le principali novità per l’agricoltura erano già state introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 e riguardano le coltivazioni indoor e le tecniche produttive innovative, i proventi derivanti dalla cessione di crediti di carbonio e di altri beni immateriali e l’estensione dei regimi forfettari alle società agricole che hanno scelto la tassazione catastale.
Dal 2027 cambieranno soprattutto la collocazione e la numerazione delle disposizioni. Gli operatori dovranno quindi aggiornare i riferimenti normativi utilizzati negli atti, nei pareri, nelle dichiarazioni e nelle procedure interne.
La prima domanda da porsi è se il D.Lgs. n. 117/2026 introduca un nuovo sistema di tassazione oppure si limiti a riorganizzare quello già esistente.
Per il settore agricolo, la risposta è chiara: il nuovo Testo Unico svolge soprattutto una funzione di coordinamento. Il legislatore ha raccolto in un unico documento le disposizioni fiscali contenute nel D.P.R. n. 917/1986 e in numerose norme speciali. Per ciascun articolo vengono inoltre indicati i collegamenti con le precedenti disposizioni, in modo da agevolare il passaggio dal vecchio al nuovo testo.