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L’articolo esamina le interferenze operative che, nei parchi agrivoltaici, si producono tra conduzione agricola del fondo e attività di gestione, esercizio e manutenzione dell’impianto fotovoltaico. La tesi sostenuta è che tali interferenze non costituiscono eventualità patologiche del rapporto, ma una conseguenza strutturale della compresenza, sul medesimo fondo, di due attività produttive autonome e funzionalmente interdipendenti. Dopo aver distinto le principali figure di interferenza — temporali, spaziali, prevenzionistiche e documentali — l’analisi evidenzia i limiti delle clausole generali di buona fede, correttezza e diligenza, idonee a valutare ex post la condotta delle parti, ma insufficienti a predeterminare criteri operativi di coordinamento. Ne deriva la centralità del contratto, chiamato a disciplinare accessi, preavvisi, urgenze concorrenti, sicurezza, flussi informativi e oneri documentali. La regolazione contrattuale delle interferenze non assume, quindi, una funzione meramente rimediale o deflattiva del contenzioso, ma diviene strumento di conservazione della continuità agricola, dell’efficienza dell’impianto e della tenuta economico-giuridica dell’operazione agrivoltaica.
Nel parco agrivoltaico l’interferenza tra attività agricola e attività energetica non rappresenta, di per sé, un’anomalia esecutiva.
Essa deriva dalla conformazione stessa dell’operazione, nella quale la produzione agricola e la produzione elettrica non si collocano in spazi separati, ma insistono, secondo un assetto di integrazione funzionale, sul medesimo fondo. La presenza dell’impianto non esaurisce la destinazione produttiva del terreno; allo stesso modo, la prosecuzione dell’attività agricola non può essere considerata una semplice tolleranza accessoria rispetto all’esercizio dell’infrastruttura energetica. Il dato qualificante è, invece, la coesistenza stabile di due utilità economiche distinte, entrambe necessarie alla tenuta del progetto.