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La Rivista | nº 05 Maggio 2020


Assemblee di approvazione del bilancio 2019.
Il differimento del termine di convocazione per l'emergenza COVID-19

di Gianni Allegretti, tributarista esperto in materia di società cooperative
e Marcello Allegretti, tributarista esperto in materia di società cooperative

L’emergenza epidemiologica in atto comporta in moltissimi casi l’esigenza dello slittamento del termine per la convocazione delle assemblee di approvazione dei bilanci delle società.

Anche a tale riguardo, infatti, i recenti provvedimenti legislativi urgenti hanno introdotto una deroga alle ordinarie regole previste dal c.c. in tema di delibere assembleari e approvazione dei bilanci.

Così, in deroga a quanto previsto dall’art. 2364, comma 2, c.c. che impone la convocazione dell’assemblea ordinaria almeno un volta all’anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e dall’art. 2478-bis c.c. che fissa in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio deve essere presentato ai soci, è consentito a tutte le società di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (art. 106, comma 1, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020).

Il riferimento è alle società per azioni, le società in accomandita per azioni, alle società a responsabilità limitata, alle società cooperative e alle mutue assicuratrici.

L’assemblea potrà, quindi, venire convocata in prima istanza entro il 28 giugno 2020 e in seconda entro i successivi 30 giorni (entro il 28 luglio).

Anche questa deroga è prevista dall’art. 106 secondo il quale il termine di convocazione dell’assemblea è ex-lege di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e, pertanto, non è richiesta, né necessaria, alcuna decisione in merito da parte dell’organo amministrativo, fermo restando che deve esserne fatta menzione nella Nota integrativa.

Il richiamato art. 106 al penultimo comma prevede che le disposizioni dell’articolo medesimo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero, se successiva, entro la data sino alla quale è in vigore lo stato di emergenza; previsione che può ingenerare confusione, ma non è il caso di sottilizzare poiché, se la pandemia dovesse protrarsi al punto da richiedere ulteriori dilazioni dei termini, l’emergenza sarebbe tale da giustificare qualunque deroga.

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