tr?id=945082922274138&ev=PageView&noscript=1 Assicurazioni sulla vita: impignorabilità ed insequestrabilità

La Rivista | nº 12 Dicembre 2019


Assicurazioni sulla vita: impignorabilità ed insequestrabilità

dell'avv. Marco Cardona, specializzato in diritto dell’impresa

Introduzione

Le polizze assicurative sulla vita possono essere considerate, oltre che nella loro peculiare funzione previdenziale (ossia di mezzo finalizzato a garantire ai superstiti dell’assicurato una certa somma al verificarsi del suo decesso), anche quale valido strumento di tutela e segregazione patrimoniale in costanza di vita dell’assicurato.

La loro efficacia ed efficienza per tali specifiche finalità deriva sicuramente sia dalla loro estrema duttilità (essendo rimessa alla libera volontà delle parti la determinazione di buona parte del loro contenuto, come infra esposto) che dalla fiscalità di favore di cui godono nel nostro ordinamento.

Nozione e caratteri generali del contratto di assicurazione sulla vita

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1882 e dal 1919 al 1927 c.c. (oltre che della disciplina di cui al Codice delle Assicurazioni Private di cui al D.Lgs. n. 209/2005; nel prosieguo, il “CAP”), l’assicurazione sulla vita è quel contratto con cui l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Si tratta insomma di un contratto tipico, consensuale, oneroso ed a prestazioni corrispettive (avente quindi carattere c.d. sinallagmatico, in ragione del quale, le parti possono pertanto avvalersi dei rimedi di autotutela di cui alle eccezioni di inadempimento previste dagli artt. 1460 e 1461 c.c.), nel quale l’obbligazione del contraente-assicurato consiste nella corresponsione dei premi assicurativi, mentre quella dell’impresa assicurativa si sostanzia nel versamento del capitale o della rendita nei casi previsti dal relativo contratto.

In aggiunta a quanto sopra, il contratto di assicurazione sulla vita è altresì un contratto:

  • ad esecuzione continuata e, pertanto, le eventuali cause di risoluzione dello stesso ex art. 1458 c.c. non incidono retroattivamente sulle prestazioni già eseguite;
  • aleatorio, dal momento che il pagamento della somma assicurata o è subordinato ad un evento futuro ed incerto (il c.d. rischio demografico) o, a seconda dei casi, ad un evento futuro e certo ma di cui non si conosce preventivamente il momento della realizzazione. Non a caso, la durata del contratto non può esser prevista con certezza in anticipo, ma viene stimata tramite calcoli di probabilità statistica effettuati dall’assicuratore.

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