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La Rivista | nº 02 Febbraio 2019


Attività separata per opzione. Quando l'azienda effettua esclusivamente cessioni interne

QUESITI & RISPOSTE

La nostra Srl svolge prevalentemente allevamento di animali della specie bovina, suina e, in quantità minore, equina. L’attività agricola di allevamento applica il regime speciale IVA ex art. 34, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972.

Vorremmo aprire una macelleria per la lavorazione, la trasformazione la commercializzazione delle carni di tutti gli animali da noi allevati. Affinché l’investimento per l’attività di macelleria possa essere sostenibile acquisteremmo animali anche da terzi in misura prevalente. È sostenibile la separazione delle due attività per l’applicazione di due diversi regimi IVA?

L’art. 36 del D.P.R. n. 633/1972 disciplina la separazione delle attività nel caso in cui lo stesso soggetto svolga distinte attività.

In particolare, la norma prevede, in via generale, che ai soggetti che esercitano più attività si applica l’imposta unitariamente e cumulativamente per tutte le attività svolte, con riferimento al volume d’affari complessivo.

A questa regola generale si applicano però delle deroghe in quanto vi sono situazioni che:

  • prevedono l’obbligo di separare le attività;
  •  prevedono la possibilità per il contribuente di optare per l’applicazione separata dell’imposta (facoltativa).

SEPARAZIONE PER OBBLIGO

L’obbligo di separazione dell’attività si ha in presenza di esercizio contemporaneo di attività d’impresa e di lavoro autonomo oppure quando le attività svolte prevedono l’applicazione di diversi regimi contabili (es. attività agricola in regime speciale e attività commerciale in regime normale). In particolare, il comma 4 dell’art. 36 elenca alcune casistiche in cui la separazione è obbligatoria.

È il caso, per esempio, dell’azienda agricola che non si limita alla cessione di prodotti compresi nella prima parte della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972, ma che effettua anche cessioni di beni non compresi nella predetta tabella, oppure prestazioni di servizio, con una autonoma struttura organizzativa, oltreché sistematicamente e continuativamente.

L’obbligo di separazione non sussiste nel caso in cui per l’attività agricola il produttore abbia optato per l’applicazione dell’imposta nel modo normale, ai sensi dell’articolo 34, comma 11.

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