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Mancano pochi giorni alla scadenza del 17 dicembre 2018 (il 16 è una domenica) per il pagamento della prima, o unica, rata dell’IMU e della TASI. Entro tale data, infatti, chiunque possieda immobili diversi da quelli per cui sono state previste esclusioni o esenzioni da parte del comune, è tenuto al versamento dell’imposta.
La TASI è l’imposta che grava sui fabbricati rurali strumentali, i fabbricati a disposizione e le aree edificabili (non possedute e condotte da agricoltori professionali). L’imposta è destinata al finanziamento dei servizi indivisibili del Comune ed è disciplinata soprattutto dai singoli regolamenti degli enti locali: proprio per questo è possibile che ci siano significative differenze tra un territorio e l’altro.
In linea generale sono soggetti a IMU i terreni, fabbricati e aree edificabili ubicati in Italia. Inoltre,
Il legislatore ha previsto alcune esenzioni, tra cui:
È bene ricordare che anche le unità collabenti (ruderi), inabitabili e inagibili, registrate al catasto con la categoria F2 non sono soggette ad IMU purché l’area di sedime non risulti edificabile.
Gli impianti fotovoltaici, se soggetti all’obbligo di accatastamento, sono da considerarsi a tutti gli effetti beni immobili e come tali soggetti a IMU. Nella Circolare 36/E del 19/12/2013, l’Agenzia ha precisato i parametri in termini di potenza e superficie entro i quali un impianto fotovoltaico non determina un autonoma rilevanza catastale ed ha definito che gli impianti fotovoltaici costituiscono:
Nella stessa circolare, l’Agenzia ha anche precisato che agli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici realizzati su fondi agricoli deve essere riconosciuto il carattere di ruralità quando:
L'IMU sui terreni agricoli si calcola applicando al reddito dominicale, aumentato del 25%, il moltiplicatore 135. Per le aree edificabili, non condotte da IAP e CD, invece, l’imposta si calcola sul valore di mercato dell’immobile. La base imponibile per i fabbricati, invece, è rappresentata dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per coefficienti diversificati a seconda della tipologia di immobile.
Tipologia di Fabbricati |
Coefficiente |
Da A/1 a A/11 esclusa A/10; C/2, C/6 e C/7 |
160 |
B, C/3, C/4 e C/5 |
140 |
A/10 e D/5 |
80 |
C/1 |
55 |
D (diverso da D/5) |
65 |
L’imposta va calcolata in base ai mesi e alle percentuali di possesso conteggiando per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. Successivamente dovranno essere detratte eventuali detrazioni o riduzioni dell’imponibile o dell’imposta previste a livello nazionale o, come già sopra annunciato, dal Regolamento comunale.
Per il pagamento di entrambe le Imposte, IMU e TASI, deve essere utilizzato l’apposito modello F24 da presentare in banca o alla posta, usando i relativi codici tributo. Entrambe le imposte possono essere oggetto di compensazione con altri crediti d’imposta.
Per ulteriori informazioni sul calcolo dell’imposta per l’annualità 2018 consultare le nostre circolari: 180/2018 e 183/2018