Seleziona qualsiasi testo e clicca sull'icona per ascoltarlo!
lanci-gennaio-2025 Enoturismo: ecco la prima bozza del decreto attuativo

Please publish modules in offcanvas position.

. lo scorso giugno, avevamo parlato degli attesi decreti attuativi che avrebbero dovuto dare finalmente forma e il decisivo input alla creazione del nuovo sistema dell’enoturismo previsto dalla legge di bilancio 2018. a distanza di quasi otto mesi, il ministro dell’agricoltura gian marco centinaio ha annunciato la chiusura della prima bozza dei decreti, bozza che è stata inviata agli operatori del settore vitivinicolo e della ricettività rurale al fine di ottenere un confronto in merito ai contenuti del provvedimento. la definizione di enoturismo. la bozza di decreto fornisce una definizione piuttosto ampia di attività enoturistica, in quanto ivi vengono ricomprese tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio di riferimento, con particolare attenzione alle produzioni caratterizzate da indicazioni geografiche quali, ad esempio, dop e igp. secondo la bozza di decreto, possono essere ricondotte all’interno della definizione di enoturismo:. le visite guidate ai vigneti dell’azienda, alle cantine, ai luoghi di esposizione degli strumenti utilizzati per la coltivazione della vite, della storia e della pratica dell’attività vitivinicola ed enologica in genere;. le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell’ambito delle cantine e dei vigneti, compresa anche la vendemmia didattica;. i servizi di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti. per alimenti, precisa la bozza, si devono intendere quei prodotti agroalimentari, anche manipolati e trasformati, già pronti per il consumo. inoltre, essi devono essere prevalentemente provenienti da produzioni locali a indicazione geografica, a marchio di qualità con indicazione di origine o essere presenti tra i prodotti regionali nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, pubblicato ed aggiornato annualmente dal mipaaft. tale precisazione, se confermata nel testo definitivo, meriterà specifici chiarimenti, in quanto la formulazione è tutt’altro che chiara e suscettibile di risvolti applicativi rilevanti. parimenti, sarà necessario che il mipaaft specifichi con maggior dettaglio i contorni dell’affermazione “sono escluse in ogni caso preparazioni che prefigurano un’attività di ristorazione”. requisiti minimi per l’attività di enoturismo. rispetto alla precedente versione, la nuova bozza di decreto attuativo ha ampliato in maniera significativa l’elenco dei requisiti minimi necessari per lo svolgimento dell’attività di enoturismo. tra questi si richiedono:. almeno due giorni minimi di apertura settimanale, tra cui possono essere considerati anche domeniche, festivi e prefestivi;. strumenti preferibilmente informatici di prenotazione delle visite;. l’affissione all’ingresso dell’azienda di un pannello contenente l’eventuale marchio distintivo dell’enoturismo, i dati relativi all’accoglienza enoturistica, gli orari di apertura, i servizi offerti, le lingue parlate e l’eventuale inserimento all’interno di una strada del vino;. un sito o una pagina web aziendale, la quale può anche non essere gestita in proprio dall’azienda;. l’indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;. la disponibilità di materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno due lingue (tra cui l’italiano);. l’esposizione e la distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio di riferimento;. il possesso di ambienti dedicati o comunque idonei all’accoglienza e al ricevimento del cliente, anche in relazione alle attività effettivamente svolte;. la presenza di personale addetto all’accoglienza opportunamente formato anche sulle caratteristiche turistiche del territorio; esso deve essere individuato tra il titolare dell’azienda, i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda e i collaboratori esterni;. lo svolgimento di servizi di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione. anche in questo caso, l’elenco è estremamente lungo e articolato e, sebbene di massima molti dei requisiti sono ordinariamente posseduti dai soggetti che oggi svolgono attività di turismo rurale legato al settore vitivinicolo, in altri casi ci si potrebbe trovare a ingiustificate limitazioni che potrebbero portare distorsioni del sistema. in tal senso, la speranza è che il testo definitivo del decreto aiuti a fare chiarezza sulla questione. ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale