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Sulla fallibilità dell’impresa agricola, anche alla luce della nuova legge fallimentare, è tornata ad occuparsi la Corte di Cassazione con l’ordinanza 5342/2019 consolidando il principio secondo cui solamente un’indagine concreta delle attività effettivamente svolte consente di azionare o meno la non fallibilità.
Secondo la legge attualmente in vigore, infatti, possono fallire soltanto gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, ma tale disposizione non sempre risulta di facile applicazione per quelle imprese che si dichiarano agricole o che riportano nell’oggetto sociale lo svolgimento di attività agricola.
Si pensi ad una società che svolge attività di coltivazione del fondo, di allevamento o di silvicoltura che esercita, in connessione, attività di per sé commerciali che consistono nell’offerta di servizi turistici o nella vendita diretta di prodotti coltivati o allevati.
Tale sovrapposizione della figura dell’imprenditore agricolo a quella dell’imprenditore commerciale ha generato alcune questioni, poi risolte dalla Cassazione, sull’applicabilità dell’esenzione del fallimento prevista per gli imprenditori agricoli.
Secondo i giudici, un’impresa che si qualifica come agricola può essere comunque dichiarata fallita quando non sussista di fatto il collegamento funzionale dell’attività di impresa con la terra o quando le attività connesse ex art. 2135 c.c. assumono rilievo prevalente rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura.
In altre parole, ciò che importa ai fini dell’esclusione dal fallimento è che l’impresa eserciti effettivamente un’attività agricola, indipendentemente dall’iscrizione nel registro delle imprese o da quanto indicato nell’oggetto sociale.
Ciò significa, in sede di un eventuale accertamento, che l’imprenditore agricolo ha l’onere di provare che, pur essendo iscritto nella sezione speciale del Registro delle imprese come imprenditore agricolo, effettivamente svolga le attività di cui all’art. 2135 c.c. e non attività commerciali, pena il possibile assoggettamento al fallimento. A tal fine si ricorda che la Cassazione, con ordinanza 23157/2017 aveva precisato che:
Nel testo della sentenza, si legge, inoltre, che può essere dichiarata fallita anche l’impresa agricola che ha svolto attività commerciale per poche annualità e risulta cessata al momento in cui viene chiesta la dichiarazione di fallimento.