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Nei modelli delle dichiarazioni fiscali per l’anno 2018 è previsto un nuovo prospetto, presente ai righi RS401 e RS402 di tutti i modelli dichiarativi delle imposte sui redditi e ai righi IS201 e IS202 del modello IRAP.
La compilazione di tali prospetti serve a comunicare gli aiuti di Stato ricevuti dalle imprese.
La necessità di fornire questi dati nasce dall’istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (art. 52 - L. 234/2012 modificato dalla L. 115/2015), al fine di permettere le necessarie verifiche sul rispetto dei divieti di cumulo degli aiuti alle imprese e delle altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime di de minimis.
Il D.M. 115/2017 definisce il regolamento per il funzionamento di tale Registro e distingue due tipologie di aiuti, cioè quelli soggetti ad un procedimento di concessione (disciplinati dagli articoli 8 e 9) e non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione (art. 10).
Per gli aiuti erogati a fronte di un procedimento di concessione, è l’Autorità responsabile (o il soggetto concedente) che deve iscrivere la misura agevolativa nel Registro. Tuttavia, gli aiuti subordinati all’emanazione di provvedimenti di autorizzazione o concessione, quando gli importi non sono determinati in tali provvedimenti, seguono le modalità di registrazione degli aiuti non subordinati.
Quando, invece, la concessione degli aiuti manca del provvedimento concessorio o autorizzativo (o in caso di mancata definizione degli importi), gli obblighi di consultazione del Registro e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Amministrazione competente preposta alla fruizione degli aiuti.
L'articolo 10 del D.M. 115/2017 indica che gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. Il comma 2 dell’art. 10 indica che all’adempimento provvedono “l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza”.
Ne deriva che il contribuente sarà chiamato a comunicare le informazioni nelle dichiarazioni fiscali e l’Agenzia delle Entrate provvederà all’inserimento sul registro tenuto dal MISE.
Dal Registro nazionale degli aiuti di Stato sono espressamente escluse le informazioni relative agli aiuti nei “settori agricoltura e pesca”, come definiti dall’articolo 1, comma 1, lett. o), del Regolamento citato (“… aiuti di Stato di cui all’articolo 107 del TFUE relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e dell’acquacoltura inclusi gli aiuti de minimis”). Le informazioni relative agli aiuti nei citati settori, infatti, sono contenute nei registri SIAN e SIPA, cui competono, in relazione ai predetti aiuti, le funzioni di registrazione delle Misure e degli Aiuti individuali e quelle di verifica propedeutica alla concessione degli Aiuti individuali.
È opportuno ricordare che dovranno essere riportati i dati relativi ai codici fiscali delle imprese che concorrono con il soggetto beneficiario a formare un'impresa unica.
A tal proposito, si ricorda che per impresa unica il regolamento UE 1407/2013 considera quelle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
Per l’anno 2018, sono tenuti alla compilazione dei suddetti quadri i soggetti per i quali si sono verificati i presupposti per la fruizione di questa tipologia di aiuti in base al principio di competenza.
Tale adempimento dichiarativo riguarda aiuti di Stato e in regime di de minimis, inoltre prevede la necessità di effettuare una duplice valutazione:
La sezione aiuti di Stato va quindi compilata dai soggetti che hanno beneficiato nell’anno 2018 di aiuti fiscali automatici riconducibili ad aiuti di Stato e aiuti de minimis, oppure, aiuti subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione il cui imposto non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione del modello dichiarativo in cui vengono rappresentati.
È dovuta la compilazione anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.
Rimane difficile stilare una lista degli aiuti che vanno indicati nei quadri riservati agli Aiuti di Stato. Nelle istruzioni allegate ai modelli dichiarativi l’Agenzia ha predisposto degli elenchi che però non sono esaustivi. Esiste pertanto la possibilità di dover inserire altri aiuti non previsti, in tal caso è stato istituito il codice “999”.
In via generale, l’attenzione dovrà essere rivolta agli aiuti già indicati nei relativi quadri della dichiarazione fiscale, e a quegli aiuti non sottoposti a preventiva autorizzazione concessoria, infine a quelli il cui importo non fosse predeterminato o predeterminabile in sede autorizzativa.
Ricordiamo che, a differenza dell’obbligo di pubblicità previsto dalla L. 124/2017, il presente prospetto va compilato anche in caso di aiuti maturati nel periodo d’imposta 2018 anche se non fruiti nel medesimo anno.
In caso di dubbi, si dovrà ricercare la norma che ha istituito l’aiuto per comprenderne la natura. Sarà anche possibile consultare i Registri al fine di verificare se tali contributi siano già stati annotati.
Segnaliamo che le istruzioni non indicano sanzioni specifiche, ma il provvedimento 125594 del 10 maggio ha precisato che “L’indicazione degli aiuti nel prospetto, infatti, è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi”.