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L’Agenzia delle Entrate rettifica le risposte pubblicate nelle FAQ lo scorso 19 luglio e chiarisce che la mancata adesione al servizio di consultazione non rappresenterà di per sé un elemento di valutazione nell’ambito dell’attività di analisi del rischio condotta dall’Agenzia delle Entrate.
Nelle decine di FAQ pubblicate lo scorso 19 luglio in tema di fatturazione elettronica, l’Agenzia aveva illustrato anche le modalità di adesione al servizio di consultazione e le conseguenze che derivano dalla mancata adesione a tale servizio.
Si tratta di un tema di attualità, dato che entro il prossimo 31 ottobre vi sarà la possibilità di aderire direttamente o tramite intermediario a servizio di consultazione
Nelle FAQ, l’Agenzia aveva anche precisato che tale servizio non è obbligatorio e che la mancata adesione avrebbe determinato la cancellazione dei dati delle fatture successivamente al recapito del file xml da parte del SdI.
Nella circostanza, l’Agenzia aveva aggiunto che la mancata adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche rappresentava un elemento rilevante ai fini della valutazione dell’analisi del rischio dei contribuenti. Inoltre, l’Agenzia aveva indicato che avrebbe provveduto ad effettuare dei controlli incrociati con i dati disponibili nei file xml delle fatture elettroniche, come già avviene oggi con lo spesometro, al fine di poter disporre dei dati completi delle fatture sul portale Fatture e Corrispettivi, in quanto ciò avrebbe consentito un rapporto con il contribuente più trasparente, semplificando la collaborazione fisco-contribuente.
Tali affermazioni avevano lasciato intendere che i soggetti che non avessero aderito al servizio avrebbero avuto “maggiori attenzioni” da parte del fisco.
Nella revisione della FAQ 125, l’Agenzia ha rivisto le affermazioni fatte in precedenza, precisando al contrario che “la mancata adesione al servizio di “Consultazione” non rappresenterà di per sé un elemento di valutazione nell’ambito dell’attività di analisi del rischio condotta dall’Agenzia delle Entrate”.
Resta comunque fermo il fatto che l’adesione al servizio di consultazione agevola il contribuente, consentendogli ritrovare in qualsiasi momento sia le fatture emesse che quelle ricevute. Tali informazioni, condivise con l’Amministrazione, qualora siano mantenute a sistema grazie all’adesione al servizio, possono indubbiamente agevolare l’analisi e la comprensione di alcune dinamiche a seguito dei controlli incrociati effettuati ai sensi dell’art. 1 del D.M. 4/8/2016. Pertanto, la mancata adesione al servizio può comunque, in qualche modo, ritorcersi contro al contribuente.
In base a quanto indicato nella FAQ, la non adesione al servizio con la conseguente distruzione dei dati descrittivi delle fatture non deve essere intesa come elemento discriminante del contribuente.
Inoltre, non è escluso che le valutazioni che il Garante della privacy sulle procedure relative alla fatturazione elettronica possano in futuro rivedere l’attuale obbligo di cancellazione, uniformando quindi i dati disponibili anche all’Agenzia, mettendo così tutti i contribuenti sullo stesso piano.