Con la Legge 145/2018 (Legge di Stabilità 2019) sono state introdotte alcune importanti modifiche alla disciplina della vendita diretta di cui al Decreto Legislativo n. 228/2001.
Nonostante con la nuova disposizione il legislatore abbia agevolato la vendita diretta di tutti quei prodotti dell’agricoltura italiana in ogni angolo del Paese, creando una sorta di rete virtuale tra produttori primari, ancora non esiste una normativa chiara da cui si possa ricavare una precisa identità dei prodotti acquistati che possono essere rivenduti da parte dell’imprenditore agricolo.
Prima del recente intervento normativo erano tre le correnti di pensiero che si erano sviluppate:
- la prima ipotizzava che non vi fosse alcun limite nella vendita diretta, cosicché era ammesso vendere qualsiasi cosa a patto che il fatturato non superasse quello dei prodotti propri;
- la seconda limitava la rivendita ai soli prodotti oggetto di manipolazione o trasformazione;
- la terza ammetteva la possibilità di rivendere prodotti senza interventi di manipolazione e trasformazione purché appartenessero al medesimo comparto produttivo di quelli prodotti in azienda.
Al riguardo, sia il Ministero dello Sviluppo Economico che il Consiglio di Stato sono intervenuti dando una loro interpretazione: da un lato, il MISE, ha ammesso la possibilità di vendere anche prodotti alimentari oggetto di un ciclo industriale di trasformazione (risoluzione n. 73834 del 13/8/2009), d’altro canto il Consiglio di Stato ha consentito la vendita anche di beni non derivanti dall’agricoltura purché “strettamente connessi” con l’attività agricola esercitata introducendo, così, il concetto di “stesso comparto agronomico” (18/1/2016 n. 131).
L’intervento legislativo del 2018, al contrario, ha ammesso la possibilità per l’imprenditore agricolo di commercializzare anche prodotti agricoli e alimentari appartenenti a comparti agronomici diversi dal proprio purché acquistati direttamente da altre imprese agricole.
- Per prodotti agricoli si intendono tutti quelli derivanti delle attività di cui all’art. 2135 c.c.
- Per prodotti alimentari si deve intendere qualsiasi sostanza o prodotto destinato all’alimentazione umana.
La problematica ancora irrisolta è legata al fatto che, ad oggi, ancora non esiste una definizione chiara del concetto di comparto agronomico e le stessa deve essere desunta, in maniera indiretta, da altre disposizioni normative.
Appare del tutto evidente che la vendita di prodotti di terzi, in assenza di una norma chiara e non interpretabile, comportano numerosi riflessi da un punto di vista fiscale, civilistico e amministrativo dell’azienda agricola.
Sulla questione si veda l’articolo “Le novità in tema di vendita diretta” pubblicato sulla rivista n. 04 di ConsulenzaAgricola.it
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