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Nella risposta n. 389 del 24 settembre 2019, per le fatture differite, l’Agenzia delle Entrate ammette finalmente la possibilità di indicare la data convenzionale di fine mese del giorno di effettuazione dell’operazione.
La fatturazione differita a fine mese è una delle più diffuse modalità di fatturazione adottate dalle imprese. Con questa modalità è possibile concentrare l’attività amministrativa di controllo ed emissione delle fatture attive e, conseguentemente, strutturare i flussi finanziari in entrata, limitando anche i costi dovuti agli istituti di credito per l’incasso dei propri crediti verso i clienti.
Vista la mole di soggetti che praticano questa modalità di fatturazione, aveva suscitato clamore la risposta offerta dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 14/E dello scorso 14 giugno in cui, illustrando le modalità di compilazione e trasmissione delle fatture differite, era stato affermato che la data della fattura da indicare su tali documenti avrebbe dovuto coincidere con la data dell’ultimo DDT del mese di riferimento.
Un’alternativa sarebbe stata quella di emettere la fattura entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, indicando quale data della fattura quella di trasmissione. In tal caso però la liquidazione dell’IVA deve essere comunque effettuata con riferimento al periodo di effettuazione dell’operazione (mese precedente).
L’Agenzia, anche a seguito della richiesta di precisi chiarimenti circa l’esempio proposto nella Circolare 14/E da parte delle società di software, aveva sempre consigliato di attenersi alle indicazioni.
L’alone di incertezza introdotto dalla circolare 14/E aveva comunque aperto un dibattito che aveva portato alla conclusione da parte della dottrina prevalente, che l’eventuale emissione di una fattura differita riportante la data convenzionale di fine mese, così come nella consuetudine di molti operatori si è sempre provveduto con l’emissione delle fatture “cartacee”, non fosse sanzionabile qualora la trasmissione al SdI fosse tempestiva e l’IVA esposta concorra alla liquidazione del mese in cui l’operazione era stata effettuata (si veda la circolare pubblicata da ConsulenzaAgricola.it il 2/07/2019 n. 260/2019).
Nella risposta 389 pubblicata ieri, l’Agenzia ha precisato che l’indicazione proposta nella risposta 14/E è da considerarsi come una possibilità, non un obbligo, al fine di indicare una sola data per le fatture elettroniche inviate all’SdI, ovvero la data dell’ultima operazione effettuata nei confronti del medesimo cliente nel mese di riferimento.
Pertanto, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 21, comma 2, lettera g-bis), del D.P.R. n. 633/1972 sarà possibile indicare quale data fattura, anziché la data dell’ultima operazione, la data di fine mese, rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere trasmessa entro il giorno 15 del mese successivo.
Riprendendo l’esempio proposto nella circolare 14/E, in cui si ipotizzavano una serie di operazioni svolte nel mese di settembre 2019 ove l’ultima consegna era avvenuta il 28/09/2019, sono quindi corretti entrambi i seguenti comportamenti:
Data effettuazione dell’operazione |
Emissione della fattura generata e inviata al SdI |
Data Fattura (campo “Data” del tracciato Xml) |
Data del solo ultimo DDT 28/09/2019 |
Entro il 15/10/2019 |
28/09/2019 |
Indicazione delle date di tutti i DDT: 03/09/2019 10/09/2019 28/09/2019 |
Entro il 15/10/2019 |
30/09/2019 |