Non è un caso infrequente quello in cui un contribuente si accorga di aver commesso degli errori nella compilazione del modello 730 o abbia omesso l’indicazione di alcuni elementi.
Non bisogna però farsi prendere dall’ansia. Infatti, a seconda del tipo di errore o omissione commesso, vi sono diverse modalità e termini per la correzione.
Inoltre, occorre ricordare che, a seguito delle modifiche apportate ai termini di presentazione telematica dei modelli Redditi e IRAP introdotte dall’art. 4-bis, comma 2 del D.L. 34/2019, slittano al 2 dicembre (30 novembre è un sabato) i termini per la presentazione telematica del modello redditi con il conseguente effetto che si sono dilatati i tempi anche per provvedere alle correzioni.
Maggior credito o minor debito
Se l’errore commesso ha determinato un maggior credito, un minor debito o non ha modificato le imposte dovute è possibile presentare un modello 730/2019 integrativo entro il 25 ottobre, completo di tutte le sue parti, indicando il codice “1” nella casella “730 integrativo” se le modifiche interessano elementi che influiscono nella determinazione delle imposte. Nel caso in cui l’unica variazione sia relativa ai dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio il codice da indicare è “2”. Invece, qualora l’integrazione o la rettifica intervenga sia sugli elementi reddituali che sui dati del sostituto andrà indicato il codice “3”.
In alternativa, è possibile presentare un modello Redditi PF, in tal caso la dichiarazione sarà rappresentata da un modello correttivo o integrativo a seconda dei termini di presentazione.
Infatti, il contribuente può presentare:
- un modello Redditi PF/2019 entro il 2 dicembre. In tal caso la dichiarazione varrà come “correttiva nei termini”;
- un modello Redditi PF/2019 entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, in tal caso si tratta di una “dichiarazione integrativa a favore”;
- un modello Redditi PF/2019 entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art.2, comma 8 del D.P.R. 322/98).
Si ricorda che, in caso di presentazione della dichiarazione oltre il termine previsto per la dichiarazione dell’anno successivo, l’eventuale maggior importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Minor credito o maggior debito
Qualora gli errori o le omissioni abbiano come conseguenza l’emersione di una maggiore imposta o di un minore credito la correzione potrà avvenire solamente con la presentazione di un modello Redditi PF 2019.
In tal caso si potrà procedere nei seguenti modi:
- presentare un modello Redditi PF 2019 entro il 2 dicembre 2019. La dichiarazione varrà quale “correttiva nei termini”;
- presentare una dichiarazione integrativa utilizzando il modello Redditi PF 2019 entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo;
- presentare una “dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8 del D.P.R. 322/98” entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Al fine di evitare sanzioni, oltre al pagamento delle maggiori imposte emergenti dalla nuova dichiarazione, si dovrà procedere al contestuale versamento delle imposte dovute e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni ridotte applicando l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso).
L’articolo 4-decies, comma 1 del D.L. 34/2019 ha inserito nel D.Lgs. 472/1997 il nuovo art. 13-bis con cui si conferma la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13.
Infine, segnaliamo che la presentazione della dichiarazione integrativa non fa decadere l’obbligo, da parte del sostituto d’imposta, di effettuare le trattenute o i rimborsi comunicati a seguito delle procedure avviate con il modello 730 originario.
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