Per le operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2019 non sono più applicabili i trattamenti di favore disposti dal legislatore per agevolare la fase di avviamento dell’obbligo generalizzato della fattura elettronica.
L’articolo 10 del D.L. 119/2018 ha infatti modificato in via provvisoria il regime sanzionatorio relativo alla tempestiva emissione delle fatture per venire incontro ad eventuali problemi organizzativi e tecnici sorti a seguito dell’obbligo della F.E.
L’intervento del legislatore è stato motivato anche dal fatto che l’invio del documento elettronico, in caso di problemi, non poteva essere superato dall’emissione di una fattura “tradizionale” in quanto, per disposizione di legge, per i soggetti obbligati alla F.E. tale documento sarebbe equivalso ad una non emissione della fattura.
La disposizione introdotta dal D.L. n. 119/2018, modificando il comma 6, art. 1 del D.Lgs. 127/2015, ha previsto la non applicabilità delle sanzioni per il primo semestre, qualora tali fatture fossero emesse entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA, oppure una riduzione dell’80% a condizione che la F.E. fosse emessa entro il termine previsto per la liquidazione periodica IVA del mese successivo. Inoltre, per i contribuenti mensili la disposizione è applicabile fino al 30 settembre.
La revisione del regime sanzionatorio relativo all’emissione della F.E. per il primo semestre 2019 non contempla comunque deroghe per quanto riguarda la corretta liquidazione periodica dell’IVA. Cosicché le F.E. emesse “in ritardo” devono comunque concorrere alla liquidazione IVA del periodo di competenza con riferimento alla data di effettiva effettuazione dell’operazione.
Termini perentori e sanzioni
Ora che la F.E. è a regime, i tempi i termini per l’emissione sono rientrati nei canoni ordinari che prevedono:
- l’emissione entro il 12° giorno successivo all’effettuazione della fattura elettronica per le F.E. immediate;
- l’emissione entro il 15° del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni per la F.E. differita (si veda anche nostra circolare 372/2019).
Per le operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre tornano quindi applicabili le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 1 del D.Lgs. n.471/1997:
- sanzione dal 90% al 180% dell’IVA relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato;
- sanzione dal 250 euro a 2.000 euro qualora la violazione non indica sulla liquidazione dell’imposta.
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