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Con la Legge 3/2012 il legislatore ha introdotto l’istituto del sovraindebitamento, una procedura concorsuale, applicabile ai soggetti non fallibili, tra cui l’imprenditore agricolo, volta a facilitare il risanamento dei debiti tramite un piano di rientro per i debiti contratti.
Al sovraindebitamento possono essere assoggettati:
Con la riforma del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, che entrerà in vigore il 15 agosto 2020, sono state applicate alcune novità e l’accordo di composizione della crisi, prima disciplinato dagli artt. da 10 a 12 della L. 3/2012, è stato sostituito con il concordato minore.
A questo nuovo istituto, disciplinato dal D.Lgs. 14/2019 Sezione III, possono ricorrere i soggetti indicati nell’art. 2, comma 1, lett. c, ossia i professionisti, gli imprenditori minori ed imprenditori agricoli e le start-up innovative, ad esclusione del consumatore.
Per “impresa minore” si intende l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
Si ricorda che i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia.
Gli interessati da tale procedura, che si trovano in una situazione di sovraindebitamento, possono proporre ai creditori, mediante l’OCC (organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento), una proposta di concordato minore solo in due casi:
In caso di Concordato minore è richiesto all’imprenditore il deposito delle scritture contabili (art. 75), pena l’inammissibilità della domanda. Le imprese agricole in forma di società semplice, che non sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili, dovranno comunque depositare una documentazione che consenta la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria.