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Il Governo ha apportato delle modifiche al Decreto IVA in materia di reverse charge e, in particolare, ha disposto l’applicazione dell’inversione contabile agli appalti d’opera.
La norma del Decreto Legge, approvato ieri con riserva, ha aggiunto all’art. 17, comma 6, del D.P.R. 633/1972, la lettera a-quinques, secondo cui il reverse charge viene applicato anche alle prestazioni effettuate mediante:
Tali prestazioni devono essere svolte a norma degli artt. 1655 e 222 del Codice Civile e, pertanto:
Affinché si applichino tali condizioni, è necessario che il prestatore d’opera non abbia beni strumentali suoi, ma utilizzi quelli in possesso del committente o quelli ad esso riconducibili in qualsiasi forma.
Tale circostanza è verificata ogni qualvolta il committente fornisce, tramite contratto di comodato o di affitto di ramo di azienda, le strutture necessarie per l’opera.
Le regole di fatturazione rimangono le medesime previste per le attività ad oggi già soggette a reverse charge: gli obblighi IVA sono a carico del committente e non del prestatore d’opera. Dunque il fornitore dovrà emettere fattura senza IVA e il cliente poi penserà ad integrarla con l’IVA prevista a seconda della prestazione per poi versarla al fisco. L’imposta versata dal committente potrà essere portata in detrazione, se spettante.
Si fa presente che, in presenza di fatturazione elettronica, la procedura potrà essere svolta dal committente che trasmetterà una fattura a sé stesso tramite lo Sdi o con l’integrazione manuale della fattura ricevuta.
Con l’introduzione di tale norma, il legislatore ha confermato che un appalto d’opera, senza l’utilizzo dei beni strumentali, è un’operazione rientrante nel campo IVA.
Tale circostanza è sicuramente un punto a favore di tutti quei contribuenti che si vedevano riqualificare dall’Agenzia i contratti d’appalto d’opera con solo apporto di lavoro (soggetti ad IVA) in contratti d’appalto genuini, ossia vere e proprie somministrazioni di manodopera (non soggette ad IVA).
Con l’applicazione del reverse charge anche a questa tipologia di contratto, il committente potrà legittimamente detrarre l’IVA versata sulle prestazioni svolte con l’utilizzo dei propri beni strumentali.
L’ultima versione del disegno di legge mostra una sostanziale revisione dell’art. 4, che introduce anche una procedura che prevede l’obbligo per il committente di versare, per conto dell’appaltatore, le somme dovute a titolo di ritenute.
L’obbligo risulta circoscritto a tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, maturate nel corso del contratto e relative ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Gli importi dovuti per le ritenute dovranno quindi essere versati dal committente il quale riceverà, entro cinque giorni lavorativi precedenti al termine di versamento, le somme necessarie su uno specifico conto corrente debitamente comunicato all’impresa affidataria/appaltatrice/subappaltatrice.
Il versamento dovrà essere effettuato indicando nella delega di pagamento il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.
Il committente, entro lo stesso termine di cinque giorni, dovrà altresì ricevere le informazioni utili alla verifica delle ritenute per le quali dovrà apprestarsi ad effettuare il versamento, ossia:
Il committente dovrà procedere al versamento senza compensare le proprie posizioni creditorie e sarà responsabile del tempestivo versamento delle ritenute limitatamente alle somme che gli sono state accreditate sul proprio conto corrente.
Le imprese affidatarie/appaltatrici/subappaltatrici che hanno maturato il diritto a ricevere dei corrispettivi possono richiedere la compensazione parziale o totale delle somme necessarie all’esecuzione del versamento.
Qualora il committente non riceva entro i suddetti termini il versamento delle somme relative alle ritenute da versare o la documentazione necessaria per la definizione degli importi da versare, oppure qualora riceva la richiesta di compensazione con crediti inesigibili o inesistenti, dovrà procedere alla sospensione del pagamento dei corrispettivi alle suddette imprese vincolando le somme dovute al pagamento delle ritenute.
Contestualmente, la committente dovrà provvedere entro 90 giorni a darne comunicazione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Tale procedura può essere evitata trasmettendo alla committente idonea certificazione da cui risulti: