Il Governo ha apportato delle modifiche al Decreto IVA in materia di reverse charge e, in particolare, ha disposto l’applicazione dell’inversione contabile agli appalti d’opera.
La norma del Decreto Legge, approvato ieri con riserva, ha aggiunto all’art. 17, comma 6, del D.P.R. 633/1972, la lettera a-quinques, secondo cui il reverse charge viene applicato anche alle prestazioni effettuate mediante:
- contratti d’appalto;
- contratti di subappalto;
- affidamento a soggetti consorziati;
- rapporti negoziali comunque denominati.
Tali prestazioni devono essere svolte a norma degli artt. 1655 e 222 del Codice Civile e, pertanto:
- art. 1655 - L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro;
- art. 2222 - Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme sul contratto d’opera.
Affinché si applichino tali condizioni, è necessario che il prestatore d’opera non abbia beni strumentali suoi, ma utilizzi quelli in possesso del committente o quelli ad esso riconducibili in qualsiasi forma.
Tale circostanza è verificata ogni qualvolta il committente fornisce, tramite contratto di comodato o di affitto di ramo di azienda, le strutture necessarie per l’opera.
Regole di fatturazione
Le regole di fatturazione rimangono le medesime previste per le attività ad oggi già soggette a reverse charge: gli obblighi IVA sono a carico del committente e non del prestatore d’opera. Dunque il fornitore dovrà emettere fattura senza IVA e il cliente poi penserà ad integrarla con l’IVA prevista a seconda della prestazione per poi versarla al fisco. L’imposta versata dal committente potrà essere portata in detrazione, se spettante.
Si fa presente che, in presenza di fatturazione elettronica, la procedura potrà essere svolta dal committente che trasmetterà una fattura a sé stesso tramite lo Sdi o con l’integrazione manuale della fattura ricevuta.
Niente più riqualificazione dei contratti d’opera?
Con l’introduzione di tale norma, il legislatore ha confermato che un appalto d’opera, senza l’utilizzo dei beni strumentali, è un’operazione rientrante nel campo IVA.
Tale circostanza è sicuramente un punto a favore di tutti quei contribuenti che si vedevano riqualificare dall’Agenzia i contratti d’appalto d’opera con solo apporto di lavoro (soggetti ad IVA) in contratti d’appalto genuini, ossia vere e proprie somministrazioni di manodopera (non soggette ad IVA).
Con l’applicazione del reverse charge anche a questa tipologia di contratto, il committente potrà legittimamente detrarre l’IVA versata sulle prestazioni svolte con l’utilizzo dei propri beni strumentali.
Responsabilità solidale per le ritenute relative alle retribuzioni corrisposte dall’appaltatore
L’ultima versione del disegno di legge mostra una sostanziale revisione dell’art. 4, che introduce anche una procedura che prevede l’obbligo per il committente di versare, per conto dell’appaltatore, le somme dovute a titolo di ritenute.
L’obbligo risulta circoscritto a tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, maturate nel corso del contratto e relative ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Gli importi dovuti per le ritenute dovranno quindi essere versati dal committente il quale riceverà, entro cinque giorni lavorativi precedenti al termine di versamento, le somme necessarie su uno specifico conto corrente debitamente comunicato all’impresa affidataria/appaltatrice/subappaltatrice.
Il versamento dovrà essere effettuato indicando nella delega di pagamento il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.
Il committente, entro lo stesso termine di cinque giorni, dovrà altresì ricevere le informazioni utili alla verifica delle ritenute per le quali dovrà apprestarsi ad effettuare il versamento, ossia:
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
- tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l’effettuazione dei versamenti;
- i dati identificativi del bonifico effettuato a proprio favore.
Il committente dovrà procedere al versamento senza compensare le proprie posizioni creditorie e sarà responsabile del tempestivo versamento delle ritenute limitatamente alle somme che gli sono state accreditate sul proprio conto corrente.
Le imprese affidatarie/appaltatrici/subappaltatrici che hanno maturato il diritto a ricevere dei corrispettivi possono richiedere la compensazione parziale o totale delle somme necessarie all’esecuzione del versamento.
Qualora il committente non riceva entro i suddetti termini il versamento delle somme relative alle ritenute da versare o la documentazione necessaria per la definizione degli importi da versare, oppure qualora riceva la richiesta di compensazione con crediti inesigibili o inesistenti, dovrà procedere alla sospensione del pagamento dei corrispettivi alle suddette imprese vincolando le somme dovute al pagamento delle ritenute.
Contestualmente, la committente dovrà provvedere entro 90 giorni a darne comunicazione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Tale procedura può essere evitata trasmettendo alla committente idonea certificazione da cui risulti:
- che l’impresa è in attività da almeno cinque anni;
- abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a Euro 2 milioni;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad Euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.
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