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Le società agricole, per essere qualificate come tali, devono rispettare i requisiti indicati dal legislatore nell’art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004 tra cui:
Tale ultima circostanza ha creato non pochi dibattiti, soprattutto in merito a quelle società che, oltre ad esercitare attività di coltivazione, allevamento, silvicoltura e attività connesse di cui all’art. 2135 c.c., detengono partecipazioni in altre società.
Considerando che, ad oggi, ancora non c’è stato un intervento normativo che risolvesse la questione, gli unici approcci alla problematica si possono riscontrare nei documenti di prassi e nelle pronunce giurisprudenziali che, sul tema, hanno però preso posizioni contrastanti.
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 50/E/2010, ha esaminato l’ambito soggettivo relativo all’opzione per la determinazione del reddito su base catastale delle società agricole di cui all’art. 1, comma 1093, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, disponendo che il requisito dell’esclusività dell’esercizio delle attività agricole viene meno in caso di possesso di partecipazioni in altre società salvo che sussistano contestualmente le seguenti condizioni:
Contrariamente a quanto disposto dall’Agenzia, i Giudici della Commissione Tributaria di Forlì, con Sentenza n. 116 del 15 aprile 2019, hanno fornito un’interpretazione più favorevole per il contribuente e, in particolare, hanno affermato che non fanno venir meno il requisito dell’esclusività tutte quelle operazioni che non modificano la natura dell’attività esercitata ma la completano e, quindi:
Vista l’importanza dei concetti espressi nella sentenza della CTP di Forlì, gli esperti di ConsulenzaAgricola.it hanno approfondito la tematica in esame nella Rivista pubblicata nel mese di ottobre 2019 (Il possesso di partecipazioni da parte delle società agricole ed il perimetro dell’esclusività dell’attività agricola di Sauro Garavini, dottore commercialista e Massimiliano Mercuri, dottore commercialista).