Il Decreto Fiscale approvato dal Governo ha introdotto un’agevolazione per incentivare gli esercenti ad accettare e sollecitare l’uso di carte e bancomat per i pagamenti.
Con il D.L. n. 124/2019 è stato riconosciuto un credito di imposta, che partirà dal 1° luglio 2020, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito, di debito o prepagate.
Dalla stessa data saranno ufficialmente in vigore anche le sanzioni per commercianti, professionisti ed artigiani che rifiuteranno di accettare pagamenti con POS, la cui accettazione è obbligatoria dal 2012, ma rimasta fino ad oggi senza una disciplina sanzionatoria.
Le novità del decreto
Stando a quanto stabilito dall’art. 22 del Decreto Legge n. 124/2019 “Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.”
Non tutti avranno diritto a tale credito. Infatti, i beneficiari dell’agevolazione sono coloro che effettuano operazioni verso i consumatori finali con ricavi o compensi fino a 400.000 euro.
Tali soggetti coincidono, quindi, con i titolari di partita IVA, artigiani e commercianti, che dovranno adeguarsi all’obbligo dello scontrino elettronico a partire dal 1° gennaio 2020.
Regole di utilizzo del credito
Il comma 4 dell’art. 22 sopracitato espone le regole di utilizzazione del credito e, in particolare:
- il credito d’imposta riconosciuto, pari al 30% del totale delle transazioni effettuate tramite carte o bancomat, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a partire dal mese successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa;
- l’importo del credito utilizzato dovrà essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione dello stesso che in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino all’anno in cui se ne conclude l’utilizzo.
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