Con la risposta 486/2019 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per i servizi acquistati dalle agenzie di viaggio in nome proprio, il corrispettivo deve essere documentato da fattura.
Il caso
È pratica comune per le imprese che erogano servizi di alloggio, con o senza ristorazione, accettare prenotazioni tramite agenzie di viaggio italiane o estere. Si tratta quindi di una prassi che interessa anche gli agriturismi.
Il rapporto tra l’impresa alberghiera e l’agenzia di viaggio può prevedere la semplice prenotazione di un servizio per conto del cliente, oppure l’acquisto diretto del servizio da parte dell’agenzia che provvederà, pertanto, anche al pagamento della prestazione richiesta.
Nel caso della semplice prenotazione del servizio di alloggio, il corrispettivo sarà corrisposto direttamente dal cliente destinatario della prestazione, alla partenza, insieme agli eventuali ulteriori servizi fruiti. In tal caso, il soggetto che eroga il servizio dovrà emettere direttamente la certificazione fiscale al cliente (corrispettivo, ricevuta fiscale o fattura). Con tale modalità di prenotazione, l’agenzia di viaggio è solita emettere una fattura per le proprie provvigioni all’albergatore.
Invece, qualora l’agenzia prenoti in proprio il servizio, provvedendo in seguito al relativo pagamento, il cliente, al termine del soggiorno, paga direttamente solo gli eventuali servizi aggiuntivi non oggetto di prenotazione o del contratto. L’impresa che eroga i servizi, in tal caso, emette la certificazione fiscale al cliente solo per i servizi “extra”, pagati direttamente.
L’impresa che ha posto il quesito all’Agenzia delle Entrate rappresenta che, in tale ultima ipotesi, è solita emettere:
- nei confronti delle agenzie di viaggio italiane, una fattura;
- nei confronti delle agenzie di viaggio estere, una ricevuta fiscale provvisoria con la dicitura corrispettivo non pagato, che non rileva nei corrispettivi giornalieri fino all’atto del pagamento, quando procede all’emissione di un’altra ricevuta per l’importo effettivamente incassato.
L’istante chiede all’Agenzia delle Entrate se, con l’avvento dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, sia corretto rilasciare un documento “commerciale di cortesia”, non memorizzato sul registratore telematico, in cui siano evidenziati nel dettaglio gli elementi del soggiorno, provvedendo alla memorizzazione tramite registratore telematico all’atto del pagamento.
Oppure se, in alternativa, rilasciare un documento proforma all’agenzia di viaggio, emettendo fattura al ricevimento del pagamento.
Secondo l’istante, tale ultima ipotesi potrebbe essere percorribile anche nel caso di clienti abituali che pagano le prestazioni a scadenze prestabilite o a fine mese.
La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’art. 6 ai commi 3 e 4, dispone che “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento."
L’Agenzia delle Entrate ha quindi confermato che, fino al 31 dicembre, le prestazioni corrisposte direttamente dal cliente vanno documentate con fattura, oppure con scontrino o ricevuta fiscale.
Dal 1° gennaio 2020 (termine anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro), si dovrà invece procedere alla memorizzazione dei corrispettivi e alla trasmissione telematica degli stessi, salvo la possibilità del cliente di richiedere la fattura che, in tal caso dovrà essere trasmessa tramite SdI con l’obbligo di rilasciare una copia analogica, sempreché il cliente non esprima il desiderio di non riceverne copia.
In presenza di servizi acquistati in proprio dalle agenzie di viaggio il corrispettivo deve essere sempre certificato da fattura.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi evidenziato che i particolari servizi resi dall’istante seguono le indicazioni previste all’articolo 7-quater, comma 1 del D.P.R. 633/1972; pertanto, si considerano effettuati nel territorio dello Stato “le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato”.
Le suddette operazioni sono imponibili sia quando l’agenzia di viaggio è residente in Italia, sia quando non è residente.
Pertanto, l’istante dovrà procedere:
- nei confronti delle agenzie italiane, all’emissione della fattura elettronica;
- nei confronti delle agenzie estere, all’emissione della fattura cartacea, salvo la possibilità di accordarsi con il destinatario per l’invio della fattura tramite SdI al fine di ovviare all’esterometro.
Al fine di rendicontare i servizi resi, l’Agenzia ha avallato due ipotesi:
- la prima è quella di procedere all’invio di una fattura pro-forma o altro documento similare a cui seguirà l’emissione della fattura (elettronica o cartacea a seconda dei casi);
- la seconda è quella di emettere il documento commerciale tramite il registratore telematico, precisando la dicitura “corrispettivo non riscosso”. In tal caso, il dato confluirà, insieme agli altri valori, tra i corrispettivi inviati all’Agenzia, rilevando ai fini IVA dei corrispettivi, solo al momento del loro incasso o, se antecedente, alla loro fatturazione.
Tale dato sarà poi tenuto in considerazione, in caso di disallineamento, tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente (come già precisato nell’interpello 419/2019).
Infine, per i clienti abituali che provvedono a pagare con cadenze prestabilite, l’impresa dovrà emettere, al termine di ogni servizio erogato, un documento commerciale con l’indicazione “corrispettivo non riscosso”. Al momento dell’incasso andrà emesso un documento commerciale riepilogativo dei servizi resi, ovvero una fattura riepilogativa seguendo le modalità sopra illustrate.
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