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In materia di affitto di fondo rustico, l’art. 4-bis della Legge n.203/1982 attribuisce, al precedente affittuario, il diritto di prelazione nel caso in cui il proprietario voglia continuare ad affittare il terreno agricolo.
Solitamente, la decorrenza del contratto di affitto di fondo rustico è fissata all’inizio dell’annata agraria, ossia l’11 novembre, e termina il 10 novembre della quindicesima annata agraria (sesta per l’affitto particellare).
Per anno, o annualità, si intende pertanto l’annata agraria e la legge non ammette la possibilità che le parti stabiliscano una decorrenza diversa, fatto salvo un eventuale accordo in deroga ex art. 45 della Legge 203/1982.
Al termine del contratto, in mancanza di rinnovo, se il concedente intende riaffittare il fondo, l’affittuario ha diritto di prelazione a parità di condizioni con altre offerte ricevute dal concedente.
Iter procedurale da seguire per esercitare il diritto di prelazione:
L’offerta del concedente può consistere anche nella trasmissione di un accordo stipulato ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 11/1971 (denominato anche “ex art. 45”) tra concedente e promissario affittuario, accordo che dovrà ovviamente contenere la clausola di prelazione con effetti risolutivi.
Qualora il concedente abbia affittato il fondo a terzi entro i sei mesi successivi alla scadenza del contratto, omettendo di darne comunicazione all’affittuario, questi può esercitare la prelazione entro il termine di un anno dalla scadenza del proprio contratto.
Il diritto di prelazione non spetta nei seguenti casi: