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La manovra 2020, ad oggi ancora in fase di modifiche, interviene sulla deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali detenuti da soggetti che esercitano arti e professioni, nonché attività produttive di reddito di impresa.
Si considerano strumentali, ai sensi dell’art. 43, comma 2 del TUIR, gli immobili:
Non sono considerati tra gli immobili strumentali ai fini della deducibilità:
Di recente, il Decreto Crescita aveva modificato, all’art. 3, la deducibilità degli immobili strumentali, prevedendo:
Nella bozza della Legge di Bilancio è contenuta la modifica di tale disciplina, con la seguente previsione, che ribadiamo provvisoria:
“Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l’IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, nella misura del 50%“.
Quindi, la deducibilità per l’anno 2019 sarebbe pari al 50%, non apportando nessuna modifica a quanto era già stato stabilito dal Decreto Crescita.
La novità è contenuta nella previsione dell’unificazione dell’IMU con la TASI. A seguito dell’unificazione infatti, le due imposte diventerebbero una sola e la sua deducibilità è prevista con le seguenti modalità:
In sostanza, si anticiperebbe di un anno, al 2022 anziché al 2023, la deducibilità totale dell’IMU dal reddito di impresa.