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Si avvicina rapidamente il termine per il versamento del saldo relativo ad IMU e TASI: entro il 16 dicembre, infatti, i contribuenti dovranno provvedere a pagare il proprio debito con il fisco.
Entro tale data, chiunque possieda immobili diversi da quelli per cui sono state previste specifiche esenzioni o cause di esclusione, è tenuto al pagamento dell’IMU e della TASI 2019.
Mentre l’acconto di IMU e TASI, versato lo scorso mese di giugno, poteva essere calcolato applicando le aliquote e le detrazioni relative all’anno 2018, il saldo dovrà invece tener conto degli eventuali aggiornamenti approvati dal Comune per l’anno 2019.
I contribuenti obbligati al versamento dell’IMU sono i proprietari di:
Sono previste specifiche esenzioni per i soggetti in possesso di prime case non di lusso e relative pertinenze, fabbricati rurali strumentali e terreni nei comuni montani.
Per il settore agricolo, sono previste ulteriori esenzioni, non sono infatti soggetti all’imposta, tra gli altri:
È bene precisare che il MEF, nella Nota 23/5/2016, n. 20535/2016, ha precisato che l’esenzione riservata ai terreni posseduti e condotti da IAP o CD si applica anche:
L’imposta va calcolata in base ai mesi e alla percentuale di possesso, computando per intero il mese nel quale lo stesso si è protratto per almeno 15 giorni. Dall’imposta, dovranno poi essere decurtate eventuali detrazioni o riduzioni dell’imponibile o dell’imposta previste a livello nazionale, ovvero dal Regolamento Comunale.
Si ricorda che la base imponibile per l’IMU sui terreni agricoli si calcola applicando al reddito dominicale, aumentato del 25%, il moltiplicatore 135. Per i fabbricati, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per coefficienti diversificati, a seconda della tipologia di immobile. Per le aree edificabili (non condotte da IAP e CD), invece, l’imposta si calcola sul valore venale dell’immobile.
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Tipologia di Fabbricati |
Coefficiente |
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Da A/1 a A/11 esclusa A/10; C/2, C/6 e C/7 |
160 |
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B, C/3, C/4 e C/5 |
140 |
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A/10 e D/5 (*) |
80 |
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C/1 |
55 |
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D (diverso da D/5) (*) |
65 |
(*) Immobili di categoria D privi di rendita catastale, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si applicano i coefficienti di cui al D.M. 06/05/2019.
La TASI è l’imposta destinata al finanziamento dei servizi indivisibili del Comune ed è disciplinata in larga parte dai singoli Regolamenti degli enti locali.
In linea generale, comunque, sono soggetti a TASI i fabbricati rurali strumentali, i fabbricati a disposizione e le aree edificabili (non possedute e condotte da agricoltori professionali).
Sono invece previste delle esenzioni per i terreni agricoli e per le aree edificabili possedute e/o condotte da coltivatori diretti/IAP.
La base imponibile TASI è ottenuta applicando, alla rendita catastale rivalutata, i moltiplicatori stabiliti per ciascuna categoria catastale (che sono gli stessi previsti per l’IMU).
IMU e TASI vanno versate tramite F24 o presentando apposito bollettino di c/c/p e il versamento minimo deve ammontare a 12 euro, calcolato su base annua, salvo diverse Disposizioni Comunali.
Si precisa che il prossimo versamento TASI dovrebbe essere l’ultimo, in quanto nella legge di Bilancio 2020 è prevista un’unificazione dell’IMU – TASI.