Dal 1° gennaio 2020 entreranno in vigore le nuove regole per il trasferimento dei beni tra Paesi membri dell’UE, introdotte dal Regolamento di esecuzione UE n. 2018/1912.
Il suddetto regolamento, con l’introduzione del nuovo articolo 45-bis del Regolamento UE n. 282/2011, ha rivisto la documentazione necessaria per operare le presunzioni di avvenuto trasferimento per le movimentazioni di beni che avvengono tra Stato e Stato.
La normativa attuale
La norma nazionale (D.L. 331/1993, art. 41) dispone che le cessioni intracomunitarie sono operazioni non imponibili ai fini IVA, soggette all’imposizione del paese di destinazione dei beni.
Per l’applicazione del regime di non imponibilità è richiesto che l’operazione:
- preveda che entrambe le parti coinvolte nell’operazione siano soggetti IVA;
- sia a titolo oneroso e determini il passaggio di proprietà dei beni oggetto della transazione;
- comporti il trasferimento effettivo dei beni dal territorio dello Stato a quello di un altro Paese UE.
L’onere di disciplinare la documentazione comprovante l’effettivo trasferimento fisico dei beni, è demandato dalla Direttiva Comunitaria (Dir. 2006/112/CE), nonché dalla giurisprudenza comunitaria, al Legislatore nazionale.
La normativa, in vigore dal 1° gennaio 2020, si inserisce in un contesto in cui in questi anni sono proliferati contenziosi, dovuti dalla mancanza di una normativa organica con previsioni specifiche, a cui l’Agenzia delle Entrate ha provato a fornire indicazioni con diversi documenti di prassi.
La nuova normativa prevede una serie di “combinazioni” documentali, in grado di provare che i beni sono stati effettivamente spediti o trasportati dal Paese di partenza a quello di destinazione, che variano a seconda che il trasporto sia eseguito dal (o per conto) venditore o dall’acquirente.
Trasporto a carico del cedente
Nel caso in cui il trasporto avvenga a carico del venditore, lo stesso deve essere in possesso di almeno due dei seguenti documenti, non contraddittori, relativi al trasporto e alla spedizione dei beni:
- documento o lettera CMR riportante la firma;
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura emessa dallo spedizioniere.
Tali documenti devono essere rilasciati da due diverse parti, indipendenti l'una dall'altra.
Nel caso in cui si disponesse di uno solo dei predetti elementi, il venditore ha la possibilità di combinarlo con uno dei seguenti documenti:
- polizza assicurativa, relativa alla spedizione o al trasporto dei beni, o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (es. Notaio) che confermano l'arrivo dei beni nello Stato UE di destinazione;
- ricevuta, rilasciata da un depositario nello Stato UE di destinazione, che confermi il deposito dei beni in tale Stato.
Anche in questo caso devono essere due diverse parti, indipendenti l'una dall'altra, a fornire la documentazione.
Trasporto a carico del cessionario
Se il trasporto è eseguito dall’acquirente (o per suo conto), il venditore, oltre alla documentazione combinata con le regole di cui sopra (due documenti scelti tra primo elenco oppure un documento del primo elenco combinato con uno del secondo elenco), dovrà farsi rilasciare una dichiarazione dal cessionario con la quale si certifichi che la merce è giunta nell’altro Paese UE di destinazione.
Tale dichiarazione scritta deve essere rilasciata entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessione e deve indicare:
- la data di rilascio;
- il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo dei beni;
- nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.
L’applicazione delle regole previste nel Regolamento UE è però contestabile.
Infatti, il vincolo di avere elementi di prova rilasciati da parti indipendenti non può essere soddisfatto nel caso in cui il cedente esegua trasporti con mezzi propri.
Ricordiamo, infine, che le suddette disposizioni, essendo previste dal Regolamento, non devono essere recepite nel nostro ordinamento e, quindi, saranno direttamente applicabili con effetto sia nei confronti degli Stati che dei singoli.
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