Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Dal 1° gennaio 2020 entreranno in vigore le nuove regole per il trasferimento dei beni tra Paesi membri dell’UE, introdotte dal Regolamento di esecuzione UE n. 2018/1912.
Il suddetto regolamento, con l’introduzione del nuovo articolo 45-bis del Regolamento UE n. 282/2011, ha rivisto la documentazione necessaria per operare le presunzioni di avvenuto trasferimento per le movimentazioni di beni che avvengono tra Stato e Stato.
La norma nazionale (D.L. 331/1993, art. 41) dispone che le cessioni intracomunitarie sono operazioni non imponibili ai fini IVA, soggette all’imposizione del paese di destinazione dei beni.
Per l’applicazione del regime di non imponibilità è richiesto che l’operazione:
L’onere di disciplinare la documentazione comprovante l’effettivo trasferimento fisico dei beni, è demandato dalla Direttiva Comunitaria (Dir. 2006/112/CE), nonché dalla giurisprudenza comunitaria, al Legislatore nazionale.
La normativa, in vigore dal 1° gennaio 2020, si inserisce in un contesto in cui in questi anni sono proliferati contenziosi, dovuti dalla mancanza di una normativa organica con previsioni specifiche, a cui l’Agenzia delle Entrate ha provato a fornire indicazioni con diversi documenti di prassi.
La nuova normativa prevede una serie di “combinazioni” documentali, in grado di provare che i beni sono stati effettivamente spediti o trasportati dal Paese di partenza a quello di destinazione, che variano a seconda che il trasporto sia eseguito dal (o per conto) venditore o dall’acquirente.
Nel caso in cui il trasporto avvenga a carico del venditore, lo stesso deve essere in possesso di almeno due dei seguenti documenti, non contraddittori, relativi al trasporto e alla spedizione dei beni:
Tali documenti devono essere rilasciati da due diverse parti, indipendenti l'una dall'altra.
Nel caso in cui si disponesse di uno solo dei predetti elementi, il venditore ha la possibilità di combinarlo con uno dei seguenti documenti:
Anche in questo caso devono essere due diverse parti, indipendenti l'una dall'altra, a fornire la documentazione.
Se il trasporto è eseguito dall’acquirente (o per suo conto), il venditore, oltre alla documentazione combinata con le regole di cui sopra (due documenti scelti tra primo elenco oppure un documento del primo elenco combinato con uno del secondo elenco), dovrà farsi rilasciare una dichiarazione dal cessionario con la quale si certifichi che la merce è giunta nell’altro Paese UE di destinazione.
Tale dichiarazione scritta deve essere rilasciata entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessione e deve indicare:
L’applicazione delle regole previste nel Regolamento UE è però contestabile.
Infatti, il vincolo di avere elementi di prova rilasciati da parti indipendenti non può essere soddisfatto nel caso in cui il cedente esegua trasporti con mezzi propri.
Ricordiamo, infine, che le suddette disposizioni, essendo previste dal Regolamento, non devono essere recepite nel nostro ordinamento e, quindi, saranno direttamente applicabili con effetto sia nei confronti degli Stati che dei singoli.