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I contribuenti in regime forfettario, ex Legge 190/2014, che effettuano operazioni nei confronti di consumatori finali, non sono esenti dall’obbligo di invio dei corrispettivi telematici.
In linea generale, l’invio del corrispettivo telematico non è sempre obbligatorio poiché, ai sensi di quanto stabilisce l’art. 3 del D.P.R. 696/1996, tale documento può essere sostituito dalla regolare fattura in forma cartacea o elettronica.
Dal 1° gennaio 2020, quindi, per la generalità dei contribuenti, la certificazione dei corrispettivi può avvenire in due modi:
Per adempiere all’obbligo è necessario munirsi di un apposito registratore di cassa telematico in grado di generare un file contenente i dati, sigillarlo e trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate. La memorizzazione e trasmissione dei dati potrà essere effettuata, in alternativa, anche tramite una procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Con il D.M. 10/05/2019, il MEF ha disposto che, nella prima fase di applicazione, l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi non si applica:
Ai sensi di quanto previsto dal comma 59 della Legge 190/2014, anche i contribuenti che applicano il regime forfettario sono obbligati alla certificazione dei corrispettivi, ad esclusione di quelli che svolgono determinate attività (ad esempio cessione di tabacchi, di giornali, prestazioni dei notai).
In altre parole, quindi, così come accade per tutti gli altri contribuenti, anche per i forfettari c’è la possibilità di scegliere tra l’emissione dello scontrino telematico e la fattura, con un’unica differenza: il comma 3 dell’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015 esclude i forfettari dalle norme sulla fatturazione elettronica i quali, quindi, possono continuare ad emettere anche un semplice documento cartaceo.
In base a quanto indicato dal D.M. 10/05/2019 continuano ad essere esonerate dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi: