I contribuenti in regime forfettario, ex Legge 190/2014, che effettuano operazioni nei confronti di consumatori finali, non sono esenti dall’obbligo di invio dei corrispettivi telematici.
In linea generale, l’invio del corrispettivo telematico non è sempre obbligatorio poiché, ai sensi di quanto stabilisce l’art. 3 del D.P.R. 696/1996, tale documento può essere sostituito dalla regolare fattura in forma cartacea o elettronica.
Dal 1° gennaio 2020, quindi, per la generalità dei contribuenti, la certificazione dei corrispettivi può avvenire in due modi:
- con la fattura elettronica;
- mediante la memorizzazione telematica dei corrispettivi.
Per adempiere all’obbligo è necessario munirsi di un apposito registratore di cassa telematico in grado di generare un file contenente i dati, sigillarlo e trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate. La memorizzazione e trasmissione dei dati potrà essere effettuata, in alternativa, anche tramite una procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Con il D.M. 10/05/2019, il MEF ha disposto che, nella prima fase di applicazione, l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi non si applica:
- alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 696/1996 e dei D.M. 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015;
- alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone, di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni collegate e connesse a quelle di cui alle lettere a) e b) nonché alle operazioni di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari dell'anno 2018;
- alle operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.
Il caso dei forfettari
Ai sensi di quanto previsto dal comma 59 della Legge 190/2014, anche i contribuenti che applicano il regime forfettario sono obbligati alla certificazione dei corrispettivi, ad esclusione di quelli che svolgono determinate attività (ad esempio cessione di tabacchi, di giornali, prestazioni dei notai).
In altre parole, quindi, così come accade per tutti gli altri contribuenti, anche per i forfettari c’è la possibilità di scegliere tra l’emissione dello scontrino telematico e la fattura, con un’unica differenza: il comma 3 dell’articolo 1 del D.Lgs. 127/2015 esclude i forfettari dalle norme sulla fatturazione elettronica i quali, quindi, possono continuare ad emettere anche un semplice documento cartaceo.
Corrispettivi telematici per il settore agricolo
In base a quanto indicato dal D.M. 10/05/2019 continuano ad essere esonerate dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi:
- le imprese agricole con qualsiasi forma giuridica (persone fisiche, società di persone, società di capitali, ecc.) che applicano il regime speciale (art. 34), limitatamente alle cessioni di prodotti agricoli di cui alla prima parte della Tabella A) allegata al D.P.R. n. 633/1972;
- i produttori agricoli che effettuano la cessione di prodotti agricoli in regime di esonero (art. 34, comma 6).
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