Con gli emendamenti al D.L. 124/2019, è stato modificato il ruolo del committente nel versamento delle ritenute negli appalti.
Il nuovo art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997 si applica ai committenti sostituti d’imposta e residenti nel territorio dello Stato che affidano il compimento di una o più opere, o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa attraverso “contratti d’appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo”.
L’ambito applicativo della suddetta norma è stato limitato grazie all’introduzione di parametri ben precisi.
Infatti, la possibilità di disapplicare l’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, è stata subordinata alla circostanza che l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza:
- sia in attività da almeno tre anni;
- sia in regola con gli obblighi dichiarativi;
- abbia eseguito, nel corso dell’ultimo triennio cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate, versamenti per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbia iscrizioni al ruolo o accertamenti esecutivi per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano stati emessi provvedimenti di sospensione o rateazione.
Le ritenute vengono determinate e operate dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, la quale è anche tenuta al versamento delle medesime.
Cambia quindi il ruolo del committente, non più obbligato a eseguire il versamento delle ritenute, ma tenuto a svolgere un ruolo di controllo. L’attuale formulazione dell’art. 4 del D.L. 124/2019 prevede che il committente, nei cinque giorni successivi al termine per il versamento delle ritenute, riceva dall’impresa:
- gli F24 quietanzati a dimostrazione del pagamento delle ritenute ai dipendenti;
- l’elenco nominativo dei dipendenti, con il dettaglio, per ciascuno, delle ore di lavoro prestate, dall’ammontare della retribuzione corrisposta, del dettaglio delle ritenute relative alla prestazione affidata del committente.
In caso di inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, il committente deve sospendere, finché resiste l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, o del minore importo dovuto dall’impresa per le ritenute non versate, e deve comunicare, entro 90 giorni, tale inadempimento all’Agenzia delle Entrate competente.
Nel caso in cui il committente non adempia agli obblighi previsti a suo carico, sarà tenuto a pagare una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tempestivo versamento delle medesime.
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